F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO A.S.D. COSTRUENDO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITË DEL RECLAMO MERITO GARA AMBROSIANA CALCIO/COSTRUENDO DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. Ð Com. Uff. n. 11 del 13.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO A.S.D. COSTRUENDO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITË DEL RECLAMO MERITO GARA AMBROSIANA CALCIO/COSTRUENDO DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. Ð Com. Uff. n. 11 del 13.10.2005) L’appellante A.S.D. Costruendo ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, C.U. n. 11 del 13 ottobre 2005, relativa alla gara Ambrosiana Calcio - A.S.D. Costruendo del 25.9.2005, con la quale  stata dichiarata l’inammissibilit. - per mancata allegazione dell’attestazione di avvenuto invio alla controparte dei motivi di ricorso ai sensi dell’art.42.1 C.G.S.- del reclamo che la stessa A.S.D. Costruendo aveva proposto in relazione alla regolarit. di detta gara. L’appello  fondato. La societ. odierna ricorrente, infatti, ha dimostrato, con ulteriore produzione in questa sede dei relativi documenti, che erano stati regolarmente allegati agli atti del giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare sia la copia della ricevuta della raccomandata a.r. (datata 29.9.2005) con la quale erano stati inviati alla controparte i motivi del reclamo, sia la copia della cartolina di ricevimento (datata 1.10.2005) controfirmata da un rappresentante della resistente. E’, pertanto, evidente che erroneamente la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.S.D. Costruendo e, indi, la decisione impugnata deve essere annullata e conseguentemente gli atti devono essere rimessi al detto organo di disciplina per l’esame del merito. L’accoglimento dell’appello, infine, impone la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Costruendo di Settimo Torinese (Torino), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilit . e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta per l’esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it