F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO CALCIO COMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMO/COLOGNESE DEL 18.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ð Com. Uff. n.48 dell’11.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO CALCIO COMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMO/COLOGNESE DEL 18.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ð Com. Uff. n.48 dell’11.11.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Calcio Como ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, C.U. n. 48 dell’ 11 novembre 2005, relativa alla sanzione disciplinare della perdita per 0-3 della gara Como/Colognese del 18 settembre 2005 nonch. della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Pedrocchi Antonio. Le anzidette sanzioni sono state irrogate dalla Commissione Disciplinare in seguito al deferimento disposto - ai sensi dell’art.25.4 C.G.S. e con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. Ð in data 23 settembre 2005 dal Presidente del Comitato Interregionale. Era stata accertata, in esito ad un esposto del 22 settembre 2005 presentato dalla U. S. Calcio Colognese dopo la disputa della gara Como/Colognese del 18 settembre 2005, la irregolare presenza in campo del calciatore Pedrocchi Antonio, proveniente dal Cuneo e tesserato per il Como in data 10 settembre 2005 dopo che il 4 settembre 2005 egli aveva disputato una gara professionistica (Pergocrema/Cuneo, valevole per il Campionato di Serie C2 Girone A). Il successivo 30 settembre 2005 il Presidente del Comitato Interregionale integrava l’ incolpazione, gi. descritta puntualmente in fatto nei termini anzidetti, precisando che tra le norme violate si annovera anche l’art. 114 N.O.I.F.. In data 6 ottobre 2005 il Presidente della Commissione Disciplinare comunicava alle parti che la trattazione del procedimento nei loro confronti, scaturito dal deferimento per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. e 114 N.O.I.F., sarebbe avvenuta nella riunione del 4 novembre 2005; su istanza dei deferiti, poi, la trattazione del procedimento veniva differita all’11 novembre 2005 ed in questa data definita nei termini di cui alla decisione della Commissione Disciplinare impugnata. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S.. Segnatamente il Calcio Como S.r.l. ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell’art. 25.5 C.G.S. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio con riferimento specifico all’errata applicazione dell’art. 114 N.O.I.F.. In sede di discussione dinanzi a questa C.A.F., ancora, l’appellante ha eccepito l’irritualit., perch. proveniente da soggetto privo di legittimazione non essendo parte in giudizio, della memoria presentata dall’Organo federale che aveva disposto il deferimento, chiedendone l’estromissione dagli atti e la conseguente inutilizzabilit .; rileva questo decidente che l’eccezione  fondata e che, pertanto, il documento di che trattasi deve essere prelevato dal fascicolo e dichiarato inutilizzabile ai fini della presente decisione. In relazione,indi, al primo motivo di gravame, l’ appellante rileva che la Commissione Disciplinare ha errato perch. non ha ritenuto nullo il deferimento per la genericit. della contestazione formulata il 23 settembre 2005, soggiungendo che detta nullit. non poteva ritenersi sanata dal successivo deferimento del 30 settembre 2005 intervenuto dopo il decorso dei termini perentori previsti dall’art. 25.5 C.G.S.. Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta, inoltre, che la Commissione Disciplinare ha errato perch. non ha tenuto conto della circostanza che il 10 settembre 2005 il Comitato Interregionale aveva disposto regolarmente il tesseramento per il Calcio Como del calciatore Pedrocchi e che, per tali ragioni, la societ. ed il calciatore avevano legittimamente ritenuto, in applicazione di un generale principio di affidamento, che l’atleta potesse essere subito utilizzato ancorch. non fossero decorsi trenta giorni dall’ultima partecipazione del Pedrocchi ad una gara di serie professionistica. Rileva, questo decidente, che l’appello in esame , all’evidenza, infondato. Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti. Dall’esame degli atti, infatti, si ricava agevolmente che il Presidente del Comitato Interregionale ha formulato l’atto di deferimento del 23 settembre 2005 descrivendo puntualmente, in fatto, la condotta non regolamentare attribuita all’odierna appellante, nei seguenti termini : Òrilevato che l’irregolarit. Denunciata attiene alla indebita partecipazione alla gara del calciatore, non avente titolo legittimo a prendervi parteÓ; Ò...rilevato che in effetti, alla data di svolgimento dell’incontro sopra riferito, il calciatore di cui trattasi non risultava regolarmente tesserato come si rileva da apposita certificazione sollecitamente richiesta all’Ufficio Tesseramento del ComitatoÓ ; indi ha indicato tra le norme violate gli artt. 1 e 12 C.G.S. Successivamente, come ribadito sopra, il deferimento  stato integrato con una mera aggiunta del seguente tenore : Òal quarto capoverso leggasi : visti gli articoli 114 N.O.I.F., 1 e 12 C.G.S.Ó. La nota del 30 settembre test. riprodotta, dunque, non pu. essere considerata, come erroneamente ritiene l’appellante, un secondo autonomo deferimento effettuato dopo il decorso dei termini previsti dall’art. 25.5 C.G.S., ma costituisce una doverosa e corretta specificazione - sotto il profilo della indicazione delle norme ritenute violate - della condotta compiutamente descritta in precedenza, che non solo non ha compresso alcun diritto difensivo, ma di contro ha permesso alle parti di articolare in termini completi ed esaustivi le loro argomentazioni in sede di giudizio disciplinare. Del pari, non pu. condividersi l’assunto difensivo in ordine alla valenza scriminante derivante dalla circostanza che il 10 settembre 2005 il Comitato Interregionale ha disposto il tesseramento per il Calcio Como del calciatore Pedrocchi e che, per tali ragioni, la societ. avrebbe legittimamente utilizzato l’atleta, malgrado non fossero trascorsi trenta giorni dall’ultima partecipazione del Pedrocchi ad una gara di serie professionistica. Invero, la ratio della norma, l’art. 114 N. O. I. F.,  univoca : un calciatore professionista che perde o rinunzia a detto status pu. partecipare ad una gara di L. N.D. solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla sua ultima partecipazione ad una gara di L. N. P.; sul calciatore, e sulla societ. dilettantistica che intende eventualmente tesserarlo, incombe non solo detto onere di non partecipazione ad una gara prima del decorso del termine di trenta giorni, ma altres. quello di non richiedere illegittimamente il tesseramento prima della decorrenza del detto termine. Nel caso in esame si  verificata proprio quest’ultima ipotesi, poich. Il tesseramento del Pedrocchi  stato richiesto ed ottenuto dopo appena 6 giorni dalla presenza in campo in un torneo professionistico; il comportamento non regolamentare dell’appellante, che ha indotto in errore il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale, non pu. dunque risolversi a suo vantaggio e costituisce violazione delle norme puntualmente indicate con il provvedimento di deferimento. In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni , dunque, incorsa la Commissione Disciplinare e, pertanto,alla luce delle superiori argomentazioni l’ impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virt della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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