F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05 APPELLO OSTUNI SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 2 AL SIG. MARZIO LUCA E LA SANZIONE DELL ‘AMMENDA DI _ 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Ð Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05
APPELLO OSTUNI SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 2 AL SIG. MARZIO LUCA E LA SANZIONE DELL ‘AMMENDA DI _ 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Ð Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)
L’A.C. Ostuni Sport, con preavviso inviato a mezzo fax dell’ 8.10.2005, ha richiesto alla C.A.F. copia degli atti relativi alla sanzione dell’inibizione inflitta per anni 2 al Sig. Luca Marzio, nonch., avverso la sanzione dell’ammenda di _ 3.000,00 inflitta alla stessa societ. A.C. Ostuni per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, come risulta dalla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con C.U. n. 14 del 6 ottobre 2005. La Segreteria della C.A.F. provvedeva, con raccomandata, a trasmettere copia degli atti richiesti all’attuale reclamante che li riceveva in data 31.10.2005. A tale ricezione faceva seguito l’invio dei motivi di reclamo, da parte della societ. reclamante, in data 9.11.2005, quindi due giorni oltre il termine utile per l’invio degli stessi. Pertanto, la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., per tardivit. dell’invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l’appello come innanzi proposto dalla Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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