F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05 APPELLO F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL ‘INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL PRESIDENTE, SIG. BARRETTA FRANCESCO, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. BARRETTA TEODORO E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Ð Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05 APPELLO F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL ‘INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL PRESIDENTE, SIG. BARRETTA FRANCESCO, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. BARRETTA TEODORO E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Ð Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005) La societ. Football Brindisi 1912, con preavviso telegrafico del 7.10.2005, ha richiesto alla C.A.F. copia degli atti relativi alla sanzione dell’inibizione inflitta per anni 2 al Presidente Barretta Francesco, nonch. alla sanzione dell’inibizione per anni 2 inflitta al dirigente Sig. Barretta Teodoro e avverso la sanzione dell’ammenda di _ 5.000,00 inflitta alla stessa societ. Football Brindisi 1912 per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, come risulta dalla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con C.U. n. 14 del 6 ottobre 2005.La Segreteria della C.A.F. provvedeva, con raccomandata, a trasmettere copia degli atti richiesti all’attuale reclamante che li riceveva in data 29.10.2005. A tale ricezione faceva seguito l’invio dei motivi di reclamo, da parte della societ. reclamante, in data 7.11.2005, quindi due giorni oltre il termine utile per l’invio degli stessi. Pertanto, la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S., per tardivit. dell’invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l’appello come innanzi proposto dal F.B. Brindisi 1912 S.r.l. S.D. di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa versata.
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