F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 RECLAMO S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI EURO E3.000,00 ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.5.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 RECLAMO S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI EURO E3.000,00 ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.5.2005). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti infliggeva alla Folgore 2000 la squalifica del campo di gioco per tre gare e la ammenda di Euro 3.000,00, per i fatti accaduti durante il primo tempo e, nel corso dell’intervallo, negli spogliatoi, durante la partita Folgore 2000/Adrano del 29.5.2005 (Com. Uff. n. 188 del 30 maggio 2005). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti rigettava il reclamo proposto dalla Soc. Folgore 2000 che, pur non contestando i fatti, sottolineava come gli stessi non avrebbero avuto valenza intimidatoria; chiedeva in subordine una sanzione afflittiva ( Com. Uff. n. 200 del 17 giugno 2005). Ricorreva avanti alla Comissione d’Appello Federale la S.C.Folgore 2000 Castelvetrano chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, una congrua riduzione, ribadendo come la società non avesse precedenti in materia e non avesse mai subito squalifiche del campo. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inamissibile; trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia,” solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.AF., dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla S.C. Folgore 2000 di Castelvetrano (Trapani) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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