F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 28/11/05 DEFERIMENTO ALLA C.A.F. DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. A CARICO: – DEL SIG. GIOVANNELLI GIANFRANCO, PRESIDENTE DELLA POL. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; – DEL SIG. PELLEGRINI GIUSEPPE, ALLENATORE PROFESSIONISTA DI SECONDA CATEGORIA, GIA’ TESSERATO PER LA POL. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, PER VIOLAZIONE DELL ‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; – DEL SIG. IORIO RENATO, GIË PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; – DEL SIG. BERSANETTI GIANCARLO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; – DELLA SOCIETË POL. 24MILABACI SS PIETRO P., A TITOLO DI RESPONSABILITË OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 28/11/05 DEFERIMENTO ALLA C.A.F. DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. A CARICO: - DEL SIG. GIOVANNELLI GIANFRANCO, PRESIDENTE DELLA POL. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DEL SIG. PELLEGRINI GIUSEPPE, ALLENATORE PROFESSIONISTA DI SECONDA CATEGORIA, GIA’ TESSERATO PER LA POL. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, PER VIOLAZIONE DELL ‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DEL SIG. IORIO RENATO, GIË PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DEL SIG. BERSANETTI GIANCARLO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DELLA SOCIETË POL. 24MILABACI SS PIETRO P., A TITOLO DI RESPONSABILITË OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO. Con atto di deferimento del 3 ottobre 2005, il Procuratore Federale, letti gli atti relativi ad una richiesta di accertamenti da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico sulla richiesta di autorizzazione ad organizzare un raduno di giovani calciatori inviata al predetto Comitato dalla Societ. 24Milabaci SS. Pietro e Paolo, a firma del proprio Presidente Sig. Gianfranco Giovannelli; rilevato altres., sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che in data 2 aprile 2005 la detta societ. inoltrava al Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico una richiesta di organizzazione di un circuito di raduniÓ di giovani calciatori, ed accertato invece che, in realt., tale circuito si era gi. in precedenza configurato come un vero e proprio torneo (denominato ÒTrofeo Candido OlivieriÓ), strutturato in gare ufficiali tra compagini miste composte di giocatori di diverse societ. ed arbitrate da giovani non identificati in divisa ufficiale senza stemma federale, con relativa classifica e determinazione della squadra vincente del torneo stesso, alla luce dei fatti succintamente riportati ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alle previsioni del C.U. n. 1 del 1¡ luglio 2004 del Settore Giovanile e Scolastico, e pertanto ha disposto il deferimento degli epigrafati incolpati. In particolare, l’Organo requirente federale ha chiesto che: - i Sigg.ri Giovannelli e Pellegrini, rispettivamente Presidente ed allenatore responsabile della scuola calcio della Polisportiva, rispondessero della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver fatto pervenire una ingannevole richiesta di organizzazione di raduno di giovani calciatori che, in realt., configurava un torneo con gare ufficiali tra diverse societ.; - il Sig. Iorio, gi. Presidente del Comitato Provinciale di Latina, rispondesse della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver autorizzato, pur non avendone il potere, lo svolgimento del Torneo Olivieri 2003/2004; - il Sig. Bersanetti, Presidente della Sezione A.I.A. di Latina, rispondesse della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver inviato arbitri a dirigere gare del Torneo Olivieri pur in assenza di regolare autorizzazione. Il tutto unitamente alla responsabilità diretta ed oggettiva dell’intestata societ., per le violazioni addebitate ai propri Presidente e dirigente. In sede di udienza le richieste di sanzione inibitoria a carico degli incolpati sono state cos. definitivamente determinate: Giovannelli 10 mesi, Pellegrini 12 mesi, Iorio 2 mesi, Bersanetti 2 mesi. Per la societ. _ 150,00 di ammenda. Da segnalare che la societ. Empoli F.C. s.p.a., il cui nome  risultato coinvolto nell’organizzazione del Torneo di cui si discute, ha disconosciuto, con nota del 24 maggio 2005, ogni coinvolgimento organizzativo, essendosi limitata ad inviare un collaboratore (non tesserato e non soggetto a contratto) con scopi di osservatore. Letti gli atti di causa, la Commissione d’Appello Federale ritiene che non possa darsi seguito, nei termini richiesti, alle istanze della Procura Federale. Il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico disciplina, tra l’altro, la possibilit. di organizzare raduni selettivi (cosiddetti provini) per giovani calciatori di et. non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria ÒAllieviÓ. Nel caso di specie si sarebbe trattato, invece, ad avviso dell’Organo requirente federale, di un vero e proprio torneo (Trofeo Candido Olivieri) con gare ufficiali tra diverse societ., il tutto senza regolare autorizzazione (del Comitato Regionale Laziale del Settore Giovanile e Scolastico e con l’illegittimo invio di arbitri iscritti alla locale Sezione A.I.A.. Orbene, pur risultando evidente che nel caso di specie non trattavasi di un mero raduno di giovani calciatori, va d’altra parte anche riconosciuto che tale ÒTrofeoÓ non risultava avere alcuna finalit. competitiva, bens. il solo scopo (proprio anche dei ÒraduniÓ) di valorizzare e mettere in mostra giovani talenti. In tale ottica vanno valutati i possibili profili di responsabilità dei singoli incolpati. E’ stata oggetto di indagine l’effettuazione della quinta edizione di tale ÒtorneoÓ (2004/05), per il quale, si ripete, il Presidente Giovannelli si sarebbe limitato a chiedere l’autorizzazione a svolgere Òun circuito di raduniÓ, quando, in realt., a seguito del controllo effettuato in incognito il 5 aprile 2005 dal Segretario del Comitato Provinciale di Latina, sarebbe emerso che si stavano disputando regolari gare del Torneo Olivieri arbitrate da giovani (non identificati) in divisa arbitrale e senza stemma federale (cfr. Relazione Collaboratore U.I. depositata il 30 maggio 2005). Orbene, devono, anzitutto, essere mandati prosciolti dagli addebiti i Sigg.ri Iorio e Bersanetti. Il primo, gi. Presidente del Comitato Provinciale di Latina,  stato deferito per aver autorizzato, pur non avendone il potere, lo svolgimento della precedente edizione del Torneo Olivieri (2003/04), con relativo invio di arbitri federali da parte della Sezione A.I.A. di Latina. Ma per la predetta stagione non  possibile verificare con certezza l’addebitata violazione (in particolare autorizzazione del torneo all’insapu1ta e usurpando i poteri del Comitato Regionale), ammessa invece, in punto di fatto e senza ammissione di responsabilità, dal deferito solo con riferimento alla stagione 2002/03. Con riguardo, invece, alla posizione del secondo (Bersanetti), ritenuto responsabile di aver inviato, per pi edizioni del Torneo Olivieri, arbitri federali appartenenti alla propria Sezione a seguito di autorizzazione da parte del Comitato Provinciale di Latina, pur essendo consapevole della necessit. dell’autorizzazione del competente Comitato Regionale laziale, pu. riconoscersi in capo al medesimo, per gli anni in cui vi  stata effettivamente un’autorizzazione data dal Presidente del Comitato Provinciale di Latina, un atteggiamento di buona fede nell’invio di arbitri per quelle che potevano ritenersi gare provinciali amichevoli, riconducibili solo latamente ad un torneo (Olivieri), ed in ogni caso aventi l’esclusiva finalit., alla stregua dei provini, di valorizzare giovani talenti in direzione di societ. di riferimento operanti a livello nazionale. Quanto, infine, agli incolpati Presidente e tesserato della societ. Pontina (Giovannelli e Pellegrini), pur non potendosi escludere del tutto la responsabilità Per l’organizzazione di un raduno di giovani calciatori che, nella sua obbiettivit., tracimava dai limiti causali propri dell’oggetto della richiesta, va comunque ribadito che la violazione ascritta, dati gli elementi oggettivi sopradescritti, non assumeva i connotati di gravit. delineati dall’Organo di Procura. Ai medesimi va, pertanto, inflitta la sanzione minima dell’ammonizione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) C.G.S., alla quale consegue la responsabilità Diretta ed oggettiva della societ. di riferimento, a cui dunque va irrogata la sanzione dell ‘ammenda, nella misura di _ 50,00. Per questi motivi la C.A.F., dichiara i signori Giovannelli Gianfranco e Pellegrini Giuseppe responsabili delle violazioni loro ascritte e infligge agli stessi la sanzione della ammonizione, proscioglie i signori Iorio Renato e Bersanetti Giancarlo dalle violazioni loro ascritte e infligge alla Pol. 24milabaci SS. Pietro e Paolo di Latina la sanzione dell’ammenda di _ 50,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it