F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.S. COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GESSATE/COLOGNO CALCIO DEL 17.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 20.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.S. COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GESSATE/COLOGNO CALCIO DEL 17.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 20.10.2005) Con ricorso ritualmente inoltrato la A.S. Cologno Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha inflitto, tra l’altro, alla società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara del 17.9.2005, A.C. Gessate/Cologno Calcio (terminata con il punteggio di 1 a 3), con il punteggio di 3 a 0. A sostegno del gravame la società ricorrente, nel chiedere di ripristinare il risultato del campo,assume che la decisione impugnata deriverebbe dal ricorso della A.C. Gessate che lamentava unicamente l’esistenza nella distinta della società A.S. Cologno Calcio di n. 6 giocatori nati negli anni 85 – 86. Con tale doglianza la A.C. Gessate erroneamente riteneva violato quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1, stagione sportiva 2005/2006 del Campionato Provinciale Juniores, che stabiliva un limite di n. 5 calciatori fuori quota. Il ricorso deve essere rigettato. Ed invero, è provato che nella distinta dei calciatori presentata al Direttore di gara dal Cologno Calcio non solo risultano effettivamente n. 6 giocatori fuori quota ma dall’esame del referto arbitrale risulta altresì che la società ricorrente, pur mantenendo in campo solo n. 5 fuori quota, tuttavia ha utilizzato tutti i sei giocatori fuori quota indicati in distinta. Orbene, tale infrazione correttamente sanzionata dai primi giudici contravviene a quanto stabilito nel suddetto C.U. n. 1 del Campionato Provinciale Juniores e da ultimo chiarito nel C.U. n. 16 del Comitato Regionale Lombardia del 20.10.2005 che consente “l’impiego” soltanto fino ad un massimo di n. 5 calciatori fuori quota. Premesso quanto sopra il ricorso deve essere rigettato con l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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