F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA ALL’ALLENATORE MARCOTTO SANDRO FINO AL 15.12.2005 E DELLA DELL’AMMENDA DI _ 52,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 21 del 27.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05
APPELLO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA ALL’ALLENATORE MARCOTTO SANDRO FINO AL 15.12.2005 E DELLA DELL’AMMENDA DI _ 52,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 21 del 27.10.2005)
L’A.C. Wipptal, iscritta al Campionato Esordienti Regionali del Trentino – Alto Adige, Girone E, proponeva, in data 14 ottobre 2005, ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, per ottenere, “la revoca delle sanzioni disciplinari tutte” da questa comminate con delibera in data 12 ottobre 2005, pubblicata “sul C.U. n.18 del 13 ottobre 2005, con la quale, in accoglimento della dichiarazione del Dirigente arbitro della Società Neustift, relativo all’incontro Neustift/Wipptal dell’8 ottobre 2005 è stata irrogata alla Società A.C. Wipptal l’ammenda di euro 52,00 ed inflitta all’allenatore Marcotto Sandro l’inibizione a tutto il 15 dicembre 2005”. A fondamento della propria domanda la società deduceva che “la distinta di gara”, sottoscritta dal dirigente dell’A.C. Wipptal, “riporta un disaccordo ed inoltre vi sono state apposte ulteriori osservazioni che non sono state prese in considerazione”. La Società ricorrente contestava, altresì, “la durata della squalifica dell’allenatore Marcotto Sandro”. Sul ricorso, sottoscritto dal Sig. Maurizio Marcotto, la Commissione Disciplinare adita, con delibera assunta il 20 ottobre 2005 pubblicata nel C.U. n. 21 del 27 ottobre 2005, così provvedeva: “constatato che il ricorso appare sottoscritto dal Sig. Marcotto Maurizio; rilevato che lo stesso sig. Marcotto Maurizio risulta essere stato inibito con provvedimento di questa commissione pubblicato nel C.U. n. 52 del 16 giugno.2005 sino al 30.11.2005; rilevato che l’inibizione a tempo comporta l’impedimento a rappresentare la società nell’ambito federale; ritenuto pertanto che il ricorso risulta firmato da persona attualmente non legittimata all’esercizio dei poteri rappresentativi della società di cui è presidente”, la Commissione Disciplinare dichiarava “il reclamo inammissibile, ordinando che l’importo della tassa reclamo, per Euro 62,00 venga addebitato”. L’A.C. Wipptal, con raccomandata del 2 novembre 2005, ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata della Commissione Disciplinare chiedendo, alla Commissione d’Appello Federale, di “rivedere quanto deciso” dalla Commissione Disciplinare Locale in quanto non si ritiene “corretta la prassi e la motivazione considerando che in occasione di tutti gli altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili”. La società appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che il reclamo inoltrato sia preso in esame e quindi ammesso. Il gravame è inammissibile e deve essere respinto, con incameramento della tassa, giacchè, la decisione della Commissione Disciplinare è corretta, adeguatamente motivata, e non merita le censure proposte. In particolare, l’art. 14, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che “i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro …;”. La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società nell’ambito federale”. La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, nella fattispecie de qua, avendo il sig. Maurizio Marcotto firmato l’atto predetto, pur essendogli ciò inibito ai sensi della norma sopra richiamata, risulta incontestabile ed assolutamente fondata la decisione della Commissione disciplinare, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso. Peraltro, l’art. 33, comma sesto, Codice di Giustizia Sportiva, disciplinando i procedimenti innanzi alla Commissione d’Appello Federale, dichiara che “con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze”, onde questo Collegio non potrebbe neppure esercitare tale funzione ammesso che ne ricorressero i presupposti – il che non è - perché non consentito da detta norma. L’affermazione della Società Wipptal - secondo cui “in occasione di tutti gli altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei
rispettivi documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili”, inoltre, è assolutamente generica, nonché irrilevante. I, pur presunti, ignoti atti sottoscritti dal Sig. Maurizio Marcotto, che “sono stati accettati”, non legittimerebbero in ogni caso una violazione del C.G.S., che deriverebbe dalla mancata applicazione, nel caso di specie, della norma innanzi richiamata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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