F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05
APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)
Con reclamo del 13.10.2005 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la Società A.S.D. Aprigliano Calcio deduceva l’irregolarità della gara del Campionato di Promozione Aprigliano Calcio/Calcio Acri (0–5) del 9.10.2005, per presunta posizione irregolare del calciatore Simonetti Francesco. La Società reclamante sosteneva l’irregolarità del tesseramento del detto calciatore per la società F.C. Calcio Acri, per essere stato, lo stesso, oggetto di tre movimenti nello stesso periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni (1.7.2005 – 20.9.2005). La Società F.C. Calcio Acri, con atto del 22.10.2005, resisteva al detto reclamo, controdeducendo che il calciatore Simonetti, originariamente tesserato per la Società Comprensorio Amantea, era stato prima ceduto in prestito alla Società Comprensorio Montalto Uffugo con atto del 15.9.2005 e poi, solo dopo la risoluzione consensuale del 17.9.2005 di tale cessione, era stato nuovamente trasferito in prestito alla Società F. C. Calcio Acri, con atto del 19.9.2005, trasmesso al Comitato Regionale Calabria in data 20.9.2005. Con delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 31 ottobre 2005, la Commissione Disciplinare, vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramento del 26.10.2005, che recava la comunicazione della mancata ratifica del trasferimento del calciatore Simonetti dalla Società Comprensorio Amantea alla Società F. C. Calcio Acri per violazione dell’art 100, comma 2 N.O.I.F., accoglieva il reclamo ed irrogava al Calcio Acri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Avverso tale decisione, con atto del 7.11.2005, la Società Calcio Acri proponeva appello a questa Commissione. La Società appellante deduceva, in particolare, la non riconducibilità alla disciplina di cui all’art. 100, comma 2 N.O.I.F. del trasferimento in prestito del calciatore Simonetti dall’ A.C. Comprensorio Amantea al F.C. Calcio Acri e sosteneva, in generale, che il regolare inserimento del calciatore nella lista dei tesserati, senza alcuna comunicazione di diniego del Comitato Regionale Ufficio Tesseramento, fosse ostativa all’impugnato provvedimento punitivo della Commissione Disciplinare. Appare chiaro, che la questione inerente al regolare tesseramento del calciatore Simonetti per la Società F.C. Calcio Acri si presenta come assolutamente pregiudiziale ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara. Detta questione, ai sensi dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva è di competenza della Commissione Tesseramenti ed è dunque necessario sospendere il presente giudizio, in attesa dell’adozione, da parte dell’organo competente, della decisione definitiva sulla questione pregiudiziale. Pertanto la C.A.F., in ordine all’appello come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza), sospende il giudizio e visto l’art. 43, comma 4 lettera b) C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine al tesseramento del calciatore Simonetti Francesco.
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