F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL CALCIATORE BOLZONI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 3.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL CALCIATORE BOLZONI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 3.11.2005) Il calciatore Bolzoni Simone ha proposto appello dinanzi a questa C.A.F. avver192/ so la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n.29 del 3 novembre 2005 che, aggravando la sanzione disposta dal Giudice Sportivo, lo sanzionava con mesi due di squalifica fino al 16.1.2006 Va preliminamente osservato che l’appello va dichiarato inammissibile. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione evidenziano, infatti, circostanze attinenti al merito della decisione e non proponibili in questa sede in quanto non viene prospettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previsti dall’articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Bolzoni Simone e dispone incamerarsi la tassa versata.
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