F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL G.S. MONTESOLARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR MARZORATI MAURIZIO FINO AL 13.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 4.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05
APPELLO DEL G.S. MONTESOLARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
INFLITTA AL SIGNOR MARZORATI MAURIZIO FINO AL
13.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 4.11.2005)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.10 in data 13 ottobre 2005 del
Comitato Provinciale di Como, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Maurizio
Marzorati, allenatore della squadra G.S. Montesolaro, la squalifica fino al 13.3.06 in
seguito al comportamento ingiurioso e violento tenuto dal medesimo nei confronti
dell'arbitro, al termine della partita Robbiano Longobarda/G.S. Montesolaro.
II reclamo proposto dalla Montesolaro veniva respinto dalla Commissione
Disciplinare con la delibera di cui al C.U. n.18 del 4 novembre 2004 del Comitato
Regionale Lombardia ed avverso II detto provvedimento reiettivo, proponeva
appello la soccombente deducendo argomentazioni di fatto contrarie a quanto
rilevato nel referto arbitrale.
Come già dedotto nel provvedimento della Commissione Disciplinare e giusta il
disposto dell'art.31 C.G.S., il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non può
oltretutto trascurarsi la circostanza che il Giudice a quo, pur potendo fare pieno
affidamento sulla detta documentazione, ha avuto cura di disporre ulteriori indagini
interpellando in via diretta I'arbitro e ricevendo dal medesimo piena conferma dei
fatti descritti. L'appello non contiene alcuna censura di legittimità ma solo elementi di
fatto il cui esame è precluso a questo Giudice, e che oltretutto non scalfiscono Ie
risultanze probatorie privilegiate che hanno costituito il fondamento della decisione
oggi impugnata,
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma
1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal G.S. Montesolaro di Carimate
(Como) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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