F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05
APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff.
n. 46 del 31.10.2005)
Con reclamo del 13.10.2005 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria, la Società A.S.D. Aprigliano Calcio deduceva l’irregolarità della
gara del Campionato di Promozione Aprigliano Calcio/Calcio Acri (0–5) del
9.10.2005, per presunta posizione irregolare del calciatore Simonetti Francesco.
La Società reclamante sosteneva l’irregolarità del tesseramento del detto calciatore
per la società F.C. Calcio Acri, per essere stato, lo stesso, oggetto di tre movimenti
nello stesso periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni (1.7.2005 –
20.9.2005).
La Società F.C. Calcio Acri, con atto del 22.10.2005, resisteva al detto reclamo,
controdeducendo che il calciatore Simonetti, originariamente tesserato per la
Società Comprensorio Amantea, era stato prima ceduto in prestito alla Società
Comprensorio Montalto Uffugo con atto del 15.9.2005 e poi, solo dopo la
risoluzione consensuale del 17.9.2005 di tale cessione, era stato nuovamente
trasferito in prestito alla Società F. C. Calcio Acri, con atto del 19.9.2005, trasmesso
al Comitato Regionale Calabria in data 20.9.2005.
Con delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 31 ottobre 2005, la
Commissione Disciplinare, vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio
Tesseramento del 26.10.2005, che recava la comunicazione della mancata ratifica
del trasferimento del calciatore Simonetti dalla Società Comprensorio Amantea alla
Società F. C. Calcio Acri per violazione dell’art 100, comma 2 N.O.I.F., accoglieva il
reclamo ed irrogava al Calcio Acri la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0 – 3.
Avverso tale decisione, con atto del 7.11.2005, la Società Calcio Acri proponeva
appello a questa Commisione.
La Società appellante deduceva, in particolare, la non riconducibilità alla disciplina
di cui all’art. 100, comma 2 N.O.I.F. del trasferimento in prestito del calciatore
Simonetti dall’ A.C. Comprensorio Amantea al F.C. Calcio Acri e sosteneva, in generale,
che il regolare inserimento del calciatore nella lista dei tesserati, senza alcuna
comunicazione di diniego del Comitato Regionale Ufficio Tesseramento, fosse
ostativa all’impugnato provvedimento punitivo della Commissione Disciplinare.
Appare chiaro, che la questione inerente al regolare tesseramento del calciatore
Simonetti per la Società F.C. Calcio Acri si presenta come assolutamente pregiudiziale
ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara.
Detta questione, ai sensi dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva è di competenza
della Commissione Tesseramenti ed è dunque necessario sospendere il presente
giudizio, in attesa dell’adozione, da parte dell’organo competente, della decisione
definitiva sulla questione pregiudiziale.
Pertanto la C.A.F., in ordine all’appello come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di
Acri (Cosenza), sospende il giudizio e visto l’art. 43, comma 4 lettera b) C.G.S., rimette
gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine al tesseramento
del calciatore Simonetti Francesco.
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