F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STATUTO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05
APPELLO DELL’A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE
STATUTO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005)
Con delibera in data 30.11.2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C, accogliendo il reclamo della A.S. Viterbo Calcio s.r.l., riduceva
la squalifica al calciatore Francesco Statuto inflitta dal Giudice Sportivo da 5
a 4 gare effettive.
Nella parte motiva la Commissione Disciplinare argomentava tale riduzione ritenendo
che nel caso in esame l’aver colpito un avversario con una gomitata ad un
occhio cagionandogli una ferita sopraccigliare non integrasse gli estremi della “particolare
gravità della condotta violenta” di cui all’art. 14 comma 2 bis lett. c) C.G.S..
Tale era stato erroneamente ritenuto e sanzionato dal primo giudice ma, considerato
che l’episodio non aveva impedito al calciatore colpito di riprendere il gioco
dopo le cure del caso, il secondo giudice decideva di ridurre a 4 le giornate di
squalifica.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione
d’Appello Federale la A.S. Viterbo Calcio s.r.l. adducendo la contraddittorietà della
motivazione della Commissione Disciplinare che, una volta esclusa la “particolare
violenza” del fatto avrebbe dovuto riferirsi a quanto stabilito dall’art. 14 comma 2
bis lett. b) C.G.S. e conseguentemente ridurre in modo più congruo la sanzione
inflitta.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, la Commissione Disciplinare ha effettivamente stabilito che il caso in
esame integra gli estremi della “condotta violenta” di cui all’art. 14 comma 2 bis
lett. b) C.G.S. e non del fatto di “particolare violenza” con la conseguenza che
avrebbe dovuto prendere come parametro di riferimento le 3 giornate di squalifica
previste dal suddetto articolo, motivando eventuali ragioni che suggerivano di discostarsi
da tale minima sanzione.
Considerata tale comprovata omissione e valutato l’episodio così come ritenuto
dalla Commissione Disciplinare si stima sanzione congrua alla fattispecie in
esame quella di n. 3 giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. Viterbo Calcio S.r.l. di Viterbo, riduce la sanzione della squalifica già inflitta
al calciatore Statuto Francesco a n. 3 giornate di gara.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STATUTO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005)"