F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05 APPELLO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05 APPELLO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005) La C.A.F., esaminati gli atti dell’appello come innanzi proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale con la richiesta di parere interpretativo. Richiesta di parere interpretativo alla Corte Federale degli artt. 14 e 17 C.G.S. in relazione alle decisioni discordi ed inconciliabili emesse dal Giudice Sportivo e dalla Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in relazione alla partecipazione del calciatore Ghomsi Antonio alla gara Ravenna/Genoa del 4/9/2005 del Campionato di Serie C1 - Girone/A. La Commissione d’Appello Federale ritenuto: - che il Giudice Sportivo, a seguito di rituale reclamo del Ravenna Calcio, con Com. Uff. n. 23/C del 6.9.2005, ha inflitto al Genoa Cricket and F.C., tra l’altro, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 6, C.G.S., per aver impiegato il calciatore Ghomsi Antonio che risultava squalificato per due giornate effettive inflittegli nel corso del Campionato Primavera 2004/2005, quando militava con la società Salernitana; - che la Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito di reclamo del Genoa Cricket and F.C., con Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005, accoglieva lo stesso ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 – 3, affermando il principio che la predetta squalifica poteva essere scontata dal calciatore non partecipando ad una gara del Campionato “Berretti”, da considerarsi “omogeneo” al Campionato Primavera; - che avverso quest’ultima decisione il Ravenna proponeva appello alla C.A.F. richiedendo l’annullamento della decisione della Commissione disciplinare con il ripristino di quella del Giudice Sportivo; tutto ciò premesso la Commissione d’Appello Federale ritiene di dover richiedere, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), C.G.S., alla Corte Federale, un parere interpretativo sulle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni comminate in relazione a gare disputate in Campionati diversi (nella fattispecie Campionato Primavera e Campionato Berretti) e in stagioni sportive successive. La questione già esaminata in modo discorde e inconciliabile da Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C., che ha ritenuto, quest’ultima, discostandosi da quella che era la più recente giurisprudenza di questa Commissione, che le squalifiche inflitte nel Campionato Primavera debbano essere scontate nella stagione sportiva successiva, in caso di trasferimento ad altra società, quale calciatore fuori quota, nel Campionato Berretti, rendono indispensabile il pronunciamento della Corte Federale. La tesi della Commissione disciplinare, debitamente argomentata, si basa anche sul predetto parere interpretativo della Corte Federale che avrebbe fornito spunti nel senso su indicato, quindi a fronte della ricordata giurisprudenza, si ritiene opportuno che codesta Corte voglia fornire una definitiva interpretazione della norma suddetta, ravvisandosi motivato ed inconciliabile contrasto radicatosi in decisioni difformi da parte di diversi Organi di Giustizia Sportiva.
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