F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05 CASALE SPORT TENDENTE AD OTTENERE DALL’U.S. LECCE IL PREMIO ALLA CARRIERA AI SENSI DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE AL CALCIATORE GIORGINO DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05
CASALE SPORT TENDENTE AD OTTENERE DALL’U.S. LECCE IL PREMIO
ALLA CARRIERA AI SENSI DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., IN
RELAZIONE AL CALCIATORE GIORGINO DAVIDE (Delibera della
Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2005)
Con reclamo del 20.7.2005 alla Commissione Vertenze Economiche la Società
Casale Sport richiedeva la condanna della Società U.S. Lecce S.p.A. al pagamento
del premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F. a seguito dell’esordio del calciatore
David Giorgino, nato a Brindisi il 4.5.1985 nel Campionato di Serie A, in data
6.2.2005, nella gara svolta contro il Cagliari.
La suddetta Commissione, con decisione del 27.9.2005, ha dichiarato inammissibile
il reclamo in quanto la Casale Sport non aveva documentato l’invio del
suddetto reclamo alla controparte non consentendo, di conseguenza, la costituzione
del regolare e necessario contraddittorio.
La violazione di tale obbligo rende, come giustamente ha ribadito la
Commissione, inammissibile il reclamo, sottoscritto tra l’altro, con una semplice
sigla e quindi non riconducibile, con certezza, al Legale Rappresentante della
Società.
Contro tale provvedimento ha proposto gravame alla Commissione d’Appello
Federale la Casale Sport, in realtà, rinnovando semplicemente il reclamo già avanzato
alla Commissione Vertenze Economiche.
Il ricorso va per questi motivi rigettato e la tassa versata incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Casale
Sport di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa versata.
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