F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05 ORDINANZE APPELLO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 12/12/05
ORDINANZE
APPELLO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)
La C.A.F., esaminati gli atti dell’appello come innanzi proposto dal Ravenna
Calcio S.r.l. di Ravenna, sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli
atti, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale con la richiesta
di parere interpretativo.
Richiesta di parere interpretativo alla Corte Federale degli artt. 14 e 17 C.G.S. in
relazione alle decisioni discordi ed inconciliabili emesse dal Giudice Sportivo e dalla
Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in relazione alla
partecipazione del calciatore Ghomsi Antonio alla gara Ravenna/Genoa del
4/9/2005 del Campionato di Serie C1 - Girone/A.
La Commissione d’Appello Federale ritenuto:
- che il Giudice Sportivo, a seguito di rituale reclamo del Ravenna Calcio, con
Com. Uff. n. 23/C del 6.9.2005, ha inflitto al Genoa Cricket and F.C., tra l’altro,
la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 6, C.G.S., per
aver impiegato il calciatore Ghomsi Antonio che risultava squalificato per due
giornate effettive inflittegli nel corso del Campionato Primavera 2004/2005,
quando militava con la società Salernitana;
- che la Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito
di reclamo del Genoa Cricket and F.C., con Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005,
accoglieva lo stesso ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 – 3,
affermando il principio che la predetta squalifica poteva essere scontata dal calciatore
non partecipando ad una gara del Campionato “Berretti”, da considerarsi
“omogeneo” al Campionato Primavera;
- che avverso quest’ultima decisione il Ravenna proponeva appello alla C.A.F.
richiedendo l’annullamento della decisione della Commissione disciplinare con
il ripristino di quella del Giudice Sportivo;
tutto ciò premesso la Commissione d’Appello Federale ritiene di dover richiedere,
ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), C.G.S., alla Corte Federale, un parere interpretativo
sulle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni comminate in
relazione a gare disputate in Campionati diversi (nella fattispecie Campionato
Primavera e Campionato Berretti) e in stagioni sportive successive.
La questione già esaminata in modo discorde e inconciliabile da Giudice Sportivo
e Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C., che ha ritenuto, quest’ultima,
discostandosi da quella che era la più recente giurisprudenza di questa
Commissione, che le squalifiche inflitte nel Campionato Primavera debbano essere
scontate nella stagione sportiva successiva, in caso di trasferimento ad altra
società, quale calciatore fuori quota, nel Campionato Berretti, rendono
ndispensabile il pronunciamento della Corte Federale.
La tesi della Commissione disciplinare, debitamente argomentata, si basa anche
sul predetto parere interpretativo della Corte Federale che avrebbe fornito spunti
nel senso su indicato, quindi a fronte della ricordata giurisprudenza, si ritiene
opportuno che codesta Corte voglia fornire una definitiva interpretazione della
norma suddetta, ravvisandosi motivato ed inconciliabile contrasto radicatosi in
decisioni difformi da parte di diversi Organi di Giustizia Sportiva.
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