F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DELL’U.S. PORTO AZZURRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELBA 2000/PORTO AZZURRO DEL 16.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 10.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DELL’U.S. PORTO AZZURRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELBA 2000/PORTO AZZURRO DEL 16.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 10.11.2005) Con ricorso ritualmente inoltrato la U.S. Porto Azzurro ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che ha inflitto, tra l’altro, alla società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara del 16.10.2005 U.S. Elba 2000/U.S. Porto Azzurro con il punteggio di 3 a 0. A sostegno del gravame la U.S. Porto Azzurro (che aveva vinto l’incontro con il punteggio di 3 a 1) assume che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto il calciatore Benedetti Marino non tesserato per la società ricorrente. In realtà il calciatore era stato tesserato fin dal 15.9.2005 come dovrebbe evincersi dalla raccomandata inviata in pari data al Comitato Regionale Toscana il quale solo in data 24.10.2005 avrebbe comunicato che il tesseramento del calciatore era stato annullato perché richiesto in modo non regolamentare. Il ricorso è infondato. Ed invero, la Commissione Disciplinare ha correttamente sanzionato la posizione irregolare del calciatore Benedetti Marino in quanto l’Ufficio Tesseramento non ha ritenuto il calciatore regolarmente tesserato per la società ricorrente alla data del 16.10.2005. Ove la U.S. Porto Azzurro avesse inteso contestare la suddetta decisione dell’Ufficio Tesseramento avrebbe dovuto impugnarla entro 30 giorni innanzi alla Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art. 100 comma 5 delle N.O.I.F.. Ne deriva che questa Commissione d’Appello Federale può solo prendere atto che presso l’Ufficio Tesseramento il calciatore Benedetti Marino alla data dell’incontro di calcio in esame non risultava regolarmente tesserato per la U.S. Porto Azzurro e conseguentemente rigettare il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Porto Azzurro di Porto Azzurro (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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