F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DELL’U.S. FERMIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FERMIGNANESE/U.S. CALDAROLA DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 3.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DELL’U.S. FERMIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FERMIGNANESE/U.S. CALDAROLA DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 3.11.2005) Con ricorso del 9.11.2005, la U.S. Fermignanese chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della U.S. Caldarola, Campionato Regionale Marche di Eccellenza, gara: U.S. Fermignanese/U.S. Caldarola disputata 11.9.2005. L’odierna ricorrente sosteneva che la U.S. Caldarola avesse contravvenuto alla norma che impone alle società partecipanti al Campionato di Eccellenza di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa almeno due calciatori nati rispettivamente dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987. Ciò in quanto, al trentanovesimo minuto del secondo tempo la U.S. Caldarola sostituiva il giocatore numero undici, classe 1987, con il calciatore numero tredici, classe 1986. La conseguenza era che dal trentanovesimo minuto del secondo tempo fino al successivo quarantesimo minuto la U.S. Caldarola non aveva nessun classe 1987 in campo. Il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto gli atti ufficiali di gara, univoci e non contraddittori, hanno natura probatoria privilegiata, non potendo essere disattesi da diverse versioni fornite dagli interessati, e che invece i rapportini compilati dall’arbitro e consegnati ai dirigenti delle società, non hanno connotazioni di ufficialità e costituiscono meri strumenti di lavoro. Detto ciò, si rileva dal rapporto ufficiale dell’arbitro che la U.S. Caldarola non ha violato quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche pubblicato nel C.U. n. 1 del 7 luglio 2005, in quanto neppure per un momento la gara è stata disputata nella situazione lamentata dalla ricorrente. Consegue la reiezione del ricorso. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Fermignanese di Fermignano (Pesaro-Urbino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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