F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DELL’U.S. MONTEGIOCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO GIAMPIERO FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 18 del 10.11.2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05
APPELLO DELL’U.S. MONTEGIOCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO GIAMPIERO FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 18 del 10.11.2005
Con rituale e tempestivo gravame la U.S. Montegioco ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, C.U. n. 18 del 10 novembre 2005, che aveva respinto il
ricorso dalla stessa presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara Montegioco/Oltregioco del 13.10.2005, aveva inflitto al calciatore Russo Giampiero la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 ed all’allenatore Magni Marco la sanzione della squalifica fino al 28.11.2005, ricorso tendente ad ottenere la riduzione della prima sanzione e l’annullamento della seconda. Preliminarmente si osserva come l’appello sia inammissibile, avendo la reclamante, in questa sede, riproposto gli stessi motivi di merito enunciati davanti la Commissione Disciplinare.
Trattandosi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 31.1 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il
merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Montegioco di Montegioco (Alessandria) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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