F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO DEL F.C. CARAVATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 17.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05
APPELLO DEL F.C. CARAVATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 17.11.2005)
Il F.C. Caravate ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia come da Comunicato Ufficiale n. 20 del 17 novembre 2005, con riferimento alla gara F.C. Caravate/F.C. Pro Cittiglio del 30.10.2005 del Campionato di 3a Categoria, con la quale, tra l’altro, è stata comminata la squalifica per ulteriori tre gare al calciatore Alessandro Costantini in aggiunta a quella non ancora scontata che non gli avrebbe dovuto consentire di prendere parte alla gara sopra indicata. La Commissione d’Appello Federale, esaminato il reclamo della società F.C. Caravate con il quale si ritiene troppo severa la punizione di tre gare di squalifica inflitta al calciatore Costantini Alessandro, respinge il ricorso ritenendo equa la decisione come sopra assunta dalla Commissione Disciplinare e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Per questi motivi la CA.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Caravate di Caravate (Varese) e dispone incameramento della tassa reclamo.
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