F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELL’ A.S.D. SPILAMBERTO 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPILAMBERTO/FOLGORE BAGNO DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELL’ A.S.D. SPILAMBERTO 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPILAMBERTO/FOLGORE BAGNO DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005) Al termine della gara Spilamberto/Folgore Bagno del 9.10.2005, valevole per il Campionato di Promozione Emilia-Romagna, la società Spilamberto 96 proponeva rituale reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore Peterlini Alessandro della società Folgore Bagno e chiedendo che fosse inflitta a quest’ultima la punizione sportiva della perdita della gara. La competente Commissione Disciplinare, con C.U. n. 17 del 9 novembre 2005, deliberava di respingere il reclamo della società Spilamberto 96, confermando il risultato sul campo. La Commissione Disciplinare motivava la propria decisione affermando che essendo il Peterlini un calciatore “fuori quota”, lo stesso doveva scontare la squalifica residua della stagione sportiva 2004/2005 nelle gare di Campionato Juniores 2005/2006 e pertanto aveva pieno titolo a prendere parte alla gara. Avverso tale decisione la società Spilamberto 96 ha proposto appello alla C.A.F. reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro a “tavolino”. L’appello merita accoglimento. Il calciatore Peterlini Alessandro, infatti, quale fuori quota, doveva scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nell’anno successivo a quello in cui era stata comminata la squalifica, anche se il calciatore era stato sanzionato con la squadra juniores. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Spilamberto 96 di Spilamberto (Modena), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla Folgore Bagno la punizione sportiva di perdita della gara sopraindicata con il punteggio di 0-3 e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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