F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELLA POL. GONZAGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROCALCETTO/GONZAGA DEL 9.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 17.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELLA POL. GONZAGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROCALCETTO/GONZAGA DEL 9.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 17.11.2005) La Pol. Gonzaga ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico relativa alla gara Allievi Regionali Eurocalcetto - Gonzaga svoltasi il 9 ottobre 2005. La ricorrente Polisportiva Gonzaga si limita a riprodurre le questioni di merito già dedotte nei precedenti gradi di giudizio e omette di dedurre vizi di legittimità della pronuncia impugnata. Con il ricorso si chiede esclusivamente il riesame dei fatti, già esaurientemente esaminati e valutati dai Giudici Sportivi di 1° e 2° Grado. Tale riesame non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F.. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S. l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Gonzaga di Palermo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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