F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELL’A.S.D. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BARRESE/REAL GELA DEL 13.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05
APPELLO DELL’A.S.D. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BARRESE/REAL GELA DEL 13.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e
Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)
La A.S. Real Gela proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico avverso la posizione irregolare dei calciatori Cumia Luigi e Geraci Salvatore durante la gara Barrese/Real Gela del 13.11.2005, adducendo che gli stessi erano stati schierati dalla A.S.D. Barrese non in regola con il tesseramento a favore di quest'ultima società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali, ha rilevato che dei due calciatori il solo Cumia Luigi era in posizione irregolare poiché non tesserato con la società Barrese. Pertanto accoglieva il ricorso della A.S. Real Gela e infliggeva a carico della Barrese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 150,00 nonché decideva di inibire sino al 20.12.2005 il Dirigente Accompagnatore, Sig. Gueli Antonio, e di squalificare fino al 20.12.2005 l'allenatore, Sig. D'Aiera Salvatore. Avverso tale decisione la A.S. Barrese ha proposto appello alla C.A.F. affermando che il calciatore Cumia Luigi era stato regolarmente tesserato in data 29.9.2005, allegando copia della richiesta del tesseramento, e chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado e la conferma del risultato acquisito sul campo. L'appello merita accoglimento. Il calciatore Cumia Luigi, infatti, è stato regolarmente tesserato in data 29.9.2005 come risulta dal sistema informatico centralizzato della F.I.G.C. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Barrese di Barrafranca (Enna), annulla l’impugnata delibera, ripristina il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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