F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/CITTÀ DI VICO EQUENSE DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 43 del 18.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05
APPELLO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/CITTÀ DI VICO EQUENSE DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 43 del 18.11.2005)
Il giorno 25 settembre 2005 si disputava l’incontro U.S. Agropoli – A.S. Città di Vico Equense del Campionato di Eccellenza Girone B, organizzato dal Comitato Regionale Campania, La U.S. Agropoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, sostenendo che l’A.S. Città di Vico Equense aveva schierato il calciatore non tesserato Francesco Portone. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo con delibera del 14 novembre 2005 (Com. Uff. n. 43 del 18 novembre 2005), osservando che il calciatore risultava regolarmente tesserato per la A.S. Città di Vico Equense da data antecedente alla gara, come attestato con nota dell’Ufficio Tesseramento. Nell’odierno appello la U.S. Agropoli contesta la decisione, osservando che erroneamente al tesseramento è stata attribuita decorrenza dal 20 settembre 2005 (data di spedizione della lista di trasferimento a mezzo agenzia Mail Express). L’appello è infondato. In punto di diritto viene in rilievo l’art.39, comma 5, delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) secondo cui nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento (cfr. anche art.39 comma 3, primo periodo N.O.I.F.). Nella specie è documentato che la lista di trasferimento è stata trasmessa dallaA.S. Città di Vico Equense il 20 settembre 2005 tramite Agenzia Mai Express ed è pervenuta all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania il 28 settembre successivo. In forza della disposizione sopra riportata correttamente la società cessionaria si è quindi avvalsa del calciatore Francesco Portone nella gara disputatasi il 25 settembre 2005 (dopo la spedizione del plico con la lista di trasferimento). Dall’art.39 non si ricava poi che la trasmissione debba necessariamente essere effettuata con raccomandata A.R. del servizio delle Poste Italiane s.p.a.. L’appellante sostiene la tesi contraria richiamando l’apposito paragrafo del C.U. n.1 in data 1 luglio 2005, della L.N.D., in forza del quale le richieste di tesseramento vanno inviate a mezzo plico postale raccomandato. Ma anche da tale disposizione non emerge la necessità che ciò debba avvenire avvalendosi dei servizi delle Poste Italiane s.p.a.. In questo contesto (avuto riguardo anche agli artt. 4 e 23 d. lgs. 23 luglio 1999 n. 261) non risulta dunque preclusa la possibilità di fare ricorso al servizio equivalente di una Agenzia autorizzata , come ritenuto anche sulla base di richiami giurisprudenziali dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania con atto n.2447/UT in data 7 ottobre 2005. Il ricorso va respinto, ordinandosi altresì l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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