F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELL’U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DELL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 55 del 25.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELL’U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DELL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 55 del 25.11.2005) Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. nella riunione del 12 settembre 2005 ha deliberato di infliggere: all’allenatore Capone Fabio la sanzione della squalifica fino al 31.3.2006 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.; e all’allenatore Villa Franco la sanzione della squalifica fino al 31.3.2007 per violazione dell’art. 38 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico e ciò per aver l’A.I.A.C. segnalato che il predetto Capone, tesserato nella stagione sportiva 2004/2005 con la U.S. Boys Caivanese, ha fatto da prestanome nella stessa società al succitato Villa il quale, già tesserato nella stagione sportiva 2004/2005 per la società Puteolana non poteva svolgere mansioni tecniche in altra società. Il Comitato ha in parola ha, infine deliberato di trasmette gli atti al Comitato Interregionale per gli eventuali provvedimenti di carico della U.S. Boys Caivanese e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale nella riunione del 25.11.2005 (Com. Uff. n. 55 del 25 novembre.2005) ha dichiarato la U.S. Boys Caivanese intenzionalmente responsabile di fatti ascritti per violazione dell’art. 38 comma 1 Regolamento Settore Tecnico e art. 1 comma 1 C.G.S., e ha inflitto alla medesima l’ammenda di E 1.500,00. L’U.S. Boys Caivanese in data 1 dicembre 2005 ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso la sopra indicata decisione rilevando che a partire dal 15.7.2005 è affiliata al Comitato Regionale Campania dove partecipano al Campionato di Eccellenza iniziato il 4 settembre 2005 con la Coppa Italia, precisando che gli atti inerenti al deferimento da parte del Presidente del Comitato Interregionale in data 12 settembre 2005 alla Commissione Interregionale sono successivi alla indicata data 15.7.2005 e pertanto ha richiesto alla C.A.F. di dichiarare la nullità della delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale perché sussiste la competenza del Comitato Regionale Campania. La C.A.F., esaminato attentamente il reclamo nel quale dalle circostanze addotte, ritiene che, nel caso, in forza dell’art. 23 comma 4 lettera 4) C.G.S. spetta decidere al Comitato competente nel quale si è verificato il comportamento censurato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S.D. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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