F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DELL’U.S. BARCACCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARCACCIA/RAMISETO DEL 23.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DELL’U.S. BARCACCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARCACCIA/RAMISETO DEL 23.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005) L’U.S. Barcaccia propone appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna relativa alle decisioni inerenti il merito della gara Barcaccia – Ramiseto svoltasi il 23.10.2005. La fattispecie pratica ha ad oggetto l’irregolarità del tesseramento del calciatore Lo Jacques, in quanto la sua partecipazione nella partita sopramenzionata, ha comportato l’inflizione all’U.S. Barcaccia della punizione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara in oggetto ed al calciatore la squalifica di 1 giornata. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna, visti gli atti ufficiali e non avendo alcun dubbio sulla partecipazione del calciatore alla gara, delibera con Comunicato Ufficiale n. 17 del 9 novembre 2005 i provvedimenti sopracitati. L’U.S. Barcaccia, nel reclamo proposto innanzi alla C.A.F, chiede l’annullamento della delibera sopramenzionata, proponendo molteplici motivazioni, tra cui : l’errata ed ingiustificata motivazione adottata dal giudice di prime cure, il fatto che il calciatore Lo Jacques era stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive per la Società Ambrosiana Calcio di Reggio Emilia ed infine l’apparente regolarità del tesseramento relativo il calciatore sopracitato. La C.A.F. acquisita d’ufficio la documentazione, ha potuto appurare che il calciatore Lo Jacques è stato tesserato per la prima volta in Italia il 2.12.2005, conseguentemente la gara sopracitata, che ha dato luogo alla controversia, risulta anteriore alla detta ultima data e da ciò deve arguirsi che allora il tesseramento non era regolare. Per questi motivi la CA.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Barcaccia di San Polo d’Enza (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it