F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DELLA POL. ALBIDONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MANDATORICCESE/ALBIDONA DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 60 del 28.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05
APPELLO DELLA POL. ALBIDONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MANDATORICCESE/ALBIDONA DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 60 del 28.11.2005)
Il Calendario Ufficiale del Campionato di 2° Categoria .– Girone A – del Comitato Regionale Calabria prevedeva, il 13.11.2005 alle h. 14,30, la disputa della gara Mandatoriccese/Albidona; il capitano della Società ospitante, peraltro, comunicava per iscritto all’arbitro che, in concomitanza con l’inizio della gara, erano previste le esequie funebri di un dirigente tragicamente scomparso il giorno prima per cui, pur consapevole delle conseguenti responsabilità che ne sarebbero derivate sul piano sportivo, dichiarava “non intendiamo svolgere la gara”; il capitano della Società Albidona, per contro, associandosi al lutto manifestava la disponibilità al recupero della gara nel caso in cui il Giudice Sportivo o chi per esso lo avesse disposto. L’arbitro, preso atto della situazione, allegava al suo referto entrambe le dichiarazioni, precisando che le “Società non hanno voluto che la gara avesse inizio”. Il Giudice Sportivo, con decisione 16.11.2005 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 17 novembre 2005, deliberava di infliggere alla Società Mandatoriccese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, irrogando alla stessa l’ammenda di € 55,00 per la prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica, omettendo di valutare, ed eventualmente sanzionare, il comportamento della Polisportiva Albidona. Avverso la decisione proponeva reclamo la Società Mandatoriccese illustrando nei particolari l’impedimento luttuoso comunicato all’arbitro e dolendosi, infine, di una decisione ingiusta chiedeva la revoca delle sanzioni. La Commissione Disciplinare, con Comunicato Ufficiale n.18 del 30.11.2005, pubblicato l’1.12.2005, nel rigettare il reclamo proposto in quanto infondato, ritenuto, inoltre, che la Società Albidona non si era, anch’essa resa disponibile alla disputa della gara, irrogava alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3, l’ammenda di € 55,00 per la prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica.
Avverso questa decisione proponeva tempestivo e rituale gravame la Polisportiva Albidona la quale, ripercorrendo i termini della vicenda sportiva, eccepiva che la decisione impugnata era stata adottata in violazione di “normative procedurali” e del diritto alla difesa oltre che da ritenersi “ultra petitum” in relazione i motivi di gravame enunciati dalla S.S. Mandatoriccese. Concludeva, pertanto, richiedendo la vittoria con il punteggio di 3 –0 e la revoca della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare. Osserva la C.A.F. che le censure mosse dalla reclamante sono fondate specie per quanto attiene alla violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa. La decisione gravata, infatti, è all’evidenza abnorme essendo stata adottata “inaudita altera parte” dalla Commissione Disciplinare, per di più su fatti non oggetto di preliminare delibera del Giudice Sportivo, organo disciplinare all’uopo preposto dal Codice di Giustizia Sportiva, e, di conseguenza, non reclamati. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Albidona di Albidona (Cosenza), annulla l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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