F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DELL’A.S. FERENTINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL PRESIDENTE GIAMPIERO VELLUCCI NONCHÈ L’AMMENDA DI E 1500,00 ALLA SOCIETÁ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DELL’A.S. FERENTINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL PRESIDENTE GIAMPIERO VELLUCCI NONCHÈ L’AMMENDA DI E 1500,00 ALLA SOCIETÁ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.12.2005) Il Procuratore Federale, premesso che: 1) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con nota 17.3.2005, gli trasmetteva copia di un reclamo della A.S. Ferentino Calcio avverso le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale in merito alla gara Calangianus/Ferentino del 9.2.2005, nonché copia del Comunicato Ufficiale n.126 della citata Commissione Disciplinare del 25 febbraio 2005; 2) all’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini era emerso che il Sig. Vellucci Giampiero, Presidente della A.S. Ferentino Calcio (ora A.S.D. Ferentino Calcio), nel corso di un procedimento disciplinare in sede di reclamo, aveva allegato una dichiarazione, su carta intestata della Società, resa dal Sig. Pietraviva Viola Marcello “quale dirigente accompagnatore della A.S. Fermentino Calcio”; 3) il Pietraviva, nel corso di quelle indagini, comparso davanti all’Inquirente unitamente al dirigente Vellucci Giovanni, ribadiva la predetta qualifica pur non risultando tesserato per la citata Società. Ciò premesso, deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale il Sig. Vellucci Giampiero e la A.S.D. Ferentino Calcio per avere, il primo, violato l’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, la seconda, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente. All’esito del procedimento, svoltosi nella contumacia dei deferiti, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, in accoglimento delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale, irrogava al Sig. Giampiero Vellucci la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei e l’ammenda di € 1.500,00 alla A.S.D. Ferentino Calcio. Avverso questa decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 2 dicembre 2005, proponeva rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Ferentino Calcio contestando l’insussistenza della incolpazione ascritta al suo Presidente e precisando che il Sig. Pietraviva Viola Marcello, in considerazione della “difficoltà della trasferta in terra sarda” (gara Calangianus/A.S. Ferentino Calcio del 9.2.2005), era stato presente solo come collaboratore professionale del Presidente. Concludeva, pertanto, richiedendo il proscioglimento. Davanti alla C.A.F. il Sostituto Procuratore Federale chiedeva la conferma del provvedimento disciplinare mentre la Società reclamante insisteva per l’accoglimento dell’istanza proposta. Ciò premesso osserva la C.A.F. che il reclamo è infondato e può essere soltanto parzialmente accolto quanto all’entità delle sanzioni inflitte. Dai puntuali accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini risulta, infatti, senza dubbio alcuno che il Sig. Vellucci Giampiero, quale Presidente dell’A.S. Fermentino Calcio, in sede di reclamo proposto avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, ebbe ad allegare la dichiarazione 16.2.2005 sottoscritta dal Sig. Pietraviva Viola Marcello che si era qualificato “quale dirigente accompagnatore dell’A.S. Ferentino Calcio”; qualifica priva di fondamento, come in seguito verificato dall’Ufficio Indagini, e della cui inveridicità non poteva non essere al corrente il Presidente Avv. Giampiero Vellucci. Osserva, peraltro, la C.A.F. che, tenutosi conto del contesto in cui la condotta è stata realizzata, si possa addivenire ad una riduzione delle sanzioni irrogate, rimanendo, comunque, l’episodio, seppure deprecabile, circoscritto e non di particolare gravità. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Ferentino Calcio di Ferentino (Frosinone), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Giampiero Vellucci a mesi 3 e la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad E 500,00. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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