F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIO S.R.L./MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. DEL 16.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 17.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05
POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIO S.R.L./MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. DEL 16.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 17.11.2005)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 14 del 27.10.2005 il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico ha respinto il ricorso con il quale la Pol. Monterotondo aveva richiesto, in relazione alla gara in epigrafe, l'applicazione alla società Savio della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, per avere quest'ultima indicato in distinta otto calciatori di riserva, anziché i sette prescritti dai regolamenti federali, atteso che uno degli otto suddetti calciatori risultava inserito in distinta anche in qualità di assistente di parte dell'arbitro. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico la Pol. Monterotondo, reiterando le proprie istanze. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 17 del 17.11.2005 l'adito Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo proposto, ribadendo la regolarità formale della distinta presentata dalla società Savio, la quale, peraltro, pur inserendo in distinta otto calciatori di riserva - uno dei quali, come detto, impiegato come assistente di parte dell'arbitro - aveva comunque rispettato nel corso della gara il limite regolamentare delle sette sostituzioni. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la medesima Pol. Monterotondo, insistendo ulteriormente nelle proprie doglianze ed istanze. Resiste al proposto reclamo la società Savio con propria memoria. Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento. Come tanto il Giudice Sportivo di 1°grado, quanto quello di 2° Grado, infatti, hanno correttamente evidenziato, il calciatore Thomas Cestra, inserito in distinta fra le riserve con il n. 12 di casacca, è il medesimo che, nella stessa distinta, viene poi indicato quale assistente di parte dell'arbitro. Di conseguenza, avendo la società Savio, nel corso della gara, rispettato il numero regolamentare delle stesse sostituzioni, ed essendosi il suddetto calciatore limitato a svolgere il ruolo inizialmente assegnatogli di assistente dell'arbitro, appare impropria l'affermazione della reclamante, seconda la quale controparte avrebbe inserito in distinta un numero di calciatori di riserva superiore a quello consentito dalle norme regolamentari. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Monterodondo Calcio S.r.l. di Monterotondo (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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