F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 09/01/06 APPELLO DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 dell’1.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 09/01/06
APPELLO DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 dell’1.12.2005)
Avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti, il calciatore Franchitti Stefano proponeva appello alla C.A.F. richiedendo copia degli atti a mezzo di tempestivo preavviso. In data 24.12.2005 inviava i motivi reclamo, richiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare esclusivamente per mancato rispetto del contraddittorio, in violazione dell'art. 37.4 C.G.S., avendo la stessa Commissione Disciplinare provveduto a notificare il deferimento del 3.10.2005, non in Via Mistruzzi 29, Roma, domicilio del Franchitti correttamente indicato dalla Commissione Tesseramenti, bensì in Via Casilina 1205, Roma (sede della società in favore della quale era tesserato il Franchitti) Roma VIII. L'appello deve essere accolto. Infatti, il comma 4 dell'art. 37 C.G.S. prevede che “Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Franchitti Stefano, annulla l’impugnata delibera ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S.. Ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di merito e dispone la restituzione della tassa versata.
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