F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CANNAVACCIUOLO VINCENZO FINO AL 23.10.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 01.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CANNAVACCIUOLO VINCENZO FINO AL 23.10.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 01.12.2005)
La S.S.C. Gragnano ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, infliggeva al dirigente Cannavacciuolo Vincenzo la sanzione sportiva della inibizione a svolgere ogni attività fino al 23.10.2008. A sostegno del gravame la società ricorrente eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di difesa in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe deliberato senza provvedere alla convocazione della società che aveva fatto espressa richiesta di essere ascoltata in sede di discussione. Inoltre la ricorrente assume che la decisione impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione per giustificare la grave sanzione inflitta. Il ricorso è infondato. Ed invero, per quanto concerne il primo motivo di gravame è appena il caso di rilevare che la richiesta di essere ascoltata in sede di discussione, peraltro inoltrata oltre i termini regolamentari, è stata comunque rispettata con telegramma inviato alle ore 9.06 del 25.11.2005 con il quale il presidente della Società Gragnano è stato convocato dalla Commissione Disciplinare per le ore 16.00 del successivo 28.11.2005 (vedi copia telegramma in atti). Destituito di ogni fondamento risulta, poi, il secondo motivo di gravame. La Commissione Disciplinare ha infatti accertato che al termine della gara Comprensorio Gelbison/Gragnano del 23.10.2005, un gruppo di sostenitori della società Gragnano è entrata negli spogliatoi forzando un cancello e ha aggredito il massaggiatore della società locale. Tra questi tifosi è stato riconosciuto il Sig. CannavacciuoloVincenzo il quale ha colpito al volto un tesserato della società avversaria in modo così violento da farlo cadere a terra. Orbene, la Commissione Disciplinare ritenuto correttamente il fatto di inaudita gravità ha adeguatamente sanzionato l’episodio con una motivazione da ritenersi certamente congrua avendo affrontato ogni utile aspetto della vicenda. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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