F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO REAL PANARO SBB AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL PANARO/VIRTUS CAMPOSANTO DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO REAL PANARO SBB AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL PANARO/VIRTUS CAMPOSANTO DEL 12.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2005)
La Società Real Panaro S.B.B. ha presentato ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna chiedendo la vittoria della gara perduta sul campo contro la Virtus Camposanto in quanto la stessa avrebbe utilizzato sei calciatori “fuori quota”, mentre la normativa ne consente al massimo l’utilizzazione di cinque. La Commissione Disciplinare adita ha dichiarato inammissibile tale reclamo in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere proposto al Giudice Sportivo. La Società ricorrente, sostiene che l’illegittima utilizzazione di un calciatore attenga non alla regolarità o meno della gara ma alla “posizione dei tesserati”. In altri termini la Real Panaro ritiene che la competenza del Giudice Sportivo con, di conseguenza, l’onere delle procedure di cui all’art. 24 commi 3 e 5 C.G.S. (preannuncio del reclamo entro le 24 ore successive alla gara) sia riferibile esclusivamente ai fatti “immediatamente percepibili dal comune osservatore sotto il profilo naturalistico” e non ai fatti inerenti, si ripete, la posizione dei tesserati (disciplinata questa dall’art. 42 comma 3 C.G.S.), ricorribili questi, alla Commissione Disciplinare. Ritiene la Commissione che l’art. 42 comma 3, faccia riferimento esclusivamente alla regolarità del tesseramento dei partecipanti alla gara e non alla loro effettiva partecipazione che attiene, come esattamente indicato dalla Commissione Disciplinare, al regolare svolgimento della gara. Né ha pregio l’argomentazione relativa alla impossibilità, nel caso di specie, del rispetto del termine delle 24 ore in quanto la distinta dei calciatori è a conoscenza degli interessati nell’immediatezza della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Real Panaro SBB di Bomporto (Modena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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