F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO DELLA S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASTALDO FERDINANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 170/C del 4.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO DELLA S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASTALDO FERDINANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 170/C del 4.1.2006)
Il Giudice Sportivo squalificava per cinque giornate il calciatore della S.S. Giugliano Castaldo Ferdinando, perché nel corso della gara Latina/Giugliano dell’11.12.2005 poneva una mano al collo, pur senza stringerlo, di un assistente arbitrale (C.U. n. 147/C del 13 dicembre 2005). La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo proposto dal Castaldo Ferdinando ritenendo congrua la sanzione (C.U. n. 170/C del 4 gennaio 2006). Ricorreva alla Commissione d’Appello Federale il Castaldo Ferdinando sostenendo come la delibera impugnata fosse lacunosa nelle motivazioni, e comunque palesemente contraddittoria e omissiva su punti decisivi prospettati nel ricorso proposto alla Commissione Disciplinare. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1. C.G.S, che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Giugliano di Giugliano in Campania (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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