F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DELLA POL. CEGLIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO PIGNONE/POL. CEGLIE DEL 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 19 dell’8.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DELLA POL. CEGLIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO PIGNONE/POL. CEGLIE DEL 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 19 dell’8.12.2005) La Polisportiva Ceglie presentava ricorso per posizione irregolare del calciatore Graziosi Vito, appartenente alla società Nuovo Pignone, in merito alla gara Nuovo Pignone/Pol. Ceglie del 20.11.2005 del Campionato Regionale Allievi del Settore Giovanile e Scolastico - Girone E. Il ricorso è inammissibile in quanto mancante della firma del Presidente della Pol. Ceglie ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Ceglie di Ceglie del Campo (Bari), ai sensi dell’art. 29, comma 1, C.G.S., per mancata sottoscrizione dell’appello e dispone incamerarsi la tassa versata.
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