F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DELL’ A.S. ATLETICO NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIURANNA GIUSEPPE FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DELL’ A.S. ATLETICO NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIURANNA GIUSEPPE FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 20 del 17 novembre 2005 il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia irrogava al calciatore Giuranna Giuseppe la squalifica fino a tutto il 31.12.2006 per i motivi di cui al referto di gara. Avverso questa decisione proponeva rituale e tempestivo reclamo la A.S. Atletico Nardò eccependo la violazione degli articoli 30, comma 5 e 32, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevava la reclamante che la Commissione Disciplinare, nonostante la formale richiesta di audizione dell’interessato, esplicitata nei relativi motivi, aveva, per contro, deliberato senza ottemperarvi. La A.S. Atletico Nardò eccepiva, pertanto, la violazione delle norme sul contraddittorio e confermava i motivi di merito. Ciò premesso, osserva questa C.A.F. che il gravame è fondato e merita di essere accolto. Statuisce, infatti, l’art. 32 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva che, per i procedimenti che si svolgono davanti alle Commissioni Disciplinari, le parti possono essere ascoltate purché ne facciano richiesta prima della trattazione. La A.S. Atletico Nardò, nei motivi di gravame, si è avvalsa di questa facoltà per cui la Commissione Disciplinare, nel disattendere la richiesta di audizione, ha violato le norme sul contraddittorio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Atletico Nardò di Nardò (Lecce), annulla, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., l’impugnata delibera per violazione del contraddittorio, e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per nuovo giudizio di merito. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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