F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 APPELLO SIG. SOSIC GIORGIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 APPELLO SIG. SOSIC GIORGIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005). A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 16 giugno 2005, infliggeva al Consigliere della A.C. Junior San Gaudenzio, Sosic Giorgio, la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2006, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere contribuito alla partecipazione del calciatore Ketatni Rackid a sei gare del Campionato di 3a Categoria della predetta società, nonostante lo stesso fosse svincolato. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. Sosic Giorgio, richiedendo la revoca della sanzione e in subordine la sua riduzione. L’appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti e nel senso che segue. Il Sosic, pur affermando di avere svolto funzioni di allenatore del A.C. San Gaudenzio, non nega di essere stato tesserato, per la stessa società, anche come consigliere. Relativamente alle sei gare contestate, il Sosic ha, correttamente, evidenziato che: 1) il Ketatni non risulta, dalla relativa distinta, avere partecipato alla gara Junior San Gaudenzio/Vignale del 17.10.2004 e 2) di non avere, personalmente, partecipato alle gare Pastore Terdobbiate/Junior San Gaudenzio del 20.3.2005 e 3) Vignale/Junior San Gaudenzio del 25.3.2005 (v. relative distinte). Nulla ha, invece, sostanzialmente, detto a sua discolpa per le tre rimanenti gare del 13.2.2005, del 20.2.2005 e del 27.2.2005 (indicate nel atto di deferimento del Procuratore Federale) nelle quali risulta avere attestato nella distinta di gara la legittima partecipazione, alle stesse, dello Ketatni. La conseguente riduzione delle condotte, ascrivibili all’incolpato, consente di ridurre la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 31.12.2005. Di conseguenza va restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Signor Sosic Giorgio, riduce al 31.12.2005 la sanzione dell’inibizione già inflitta fino al 30.6.2006 al reclamante e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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