F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 RECLAMO POL. MONTA’ AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ SACCOLONGO PER IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PITTARELLO ALBERTO A GARE DEL CAMPIONATO DI 2a CATEGORIA (Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 15.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05
RECLAMO POL. MONTA’ AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA
SOCIETÀ SACCOLONGO PER IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL
CALC. PITTARELLO ALBERTO A GARE DEL CAMPIONATO DI 2a CATEGORIA
(Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto – Com.
Uff. n. 62 del 15.6.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, giudicando
sul reclamo presentato dalla A.C. Montà avverso la validità della gara Montà/
Saccolongo del 22.5.2005 (play-out del Campionato di 2a Categoria), che lamentava
la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento – nelle file dell’ U.S.
Saccalongo del calciatore Pittarello Alberto, accoglieva il reclamo, applicava a carico
dell’ U.S. Saccolongo il disposto dell’art 12.5 C.G.S. che prevede la sanzione
sportiva della perdita della gara per 3 – 0 nonché comminava all’ U.S. Saccolongo
l’ammenda di euro 52 per avere impiegato in gara ufficiale un calciatore in
posizione irregolare (C.U. n.58 del 27.5.2005).
Il 31.5.2005 la A.C. Montà presentava istanza al Presidente del Comitato
Regionale Veneto chiedendo di riesaminare la delibera n.58 sopraindicata; di
ritenere nulla la gara del 29.5.2005 disputata fra il Saccolongo ed il Montà ( gara di
ritorno play out del Campionato di 2a Categoria ); di deferire la soc. Saccalongo
davanti alla Commissione Disciplinare al più di ottenere la revisione delle classifiche
finali del Campionato di 2a Categoria Girone L per irregolare partecipazione di un
calciatore a gara di campionato e play-out.
Il Consiglio Direttivo rigettava l’istanza (Com. Uff. n.62 del 15 giugno 2005) .
Avverso tale provvedimento ricorre la Polisportiva Montà davanti a questa
Commissione d’Appello Federale, insistendo in sostanza sulle richieste già
enunciate nell’istanza avanzata, e respinta, dal Consiglio Direttivo presso il
Comitato Regionale Veneto.
L’appello va dichiarato inammissibile.
L’art. 31 Statuto stabilisce che “ La Commissione d’Appello Federale è competente
a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate
dagli organi giudicanti nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva “ , nonché
nei casi per revocazione e per le altre competenze previste dalle norme federali;
giudica poi, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i
dirigenti federali.
L’art. 26 C.G.S. stabilisce poi come la C.A.F. è competente a giudicare – in
ultima istanza – sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni
Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione
Vertenze Economiche, nei casi indicati nella parte III del presente codice.
Orbene il Consiglio Direttivo presso un Comitato Regionale non è un organo
disciplinare, né tantomeno una Commissione Disciplinare; il ricorso presentato alla
C.A.F. avverso il provvedimento è pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 31.1
Statuto e 26, comma 1, C.G.S., dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto
dalla Polisportiva Montà di Padova, ai sensi degli artt. 31, comma 1 dello Statuto e
26, comma 1, C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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