F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 RECLAMO POL. MONTA’ AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ SACCOLONGO PER IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PITTARELLO ALBERTO A GARE DEL CAMPIONATO DI 2a CATEGORIA (Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 15.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 RECLAMO POL. MONTA’ AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ SACCOLONGO PER IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PITTARELLO ALBERTO A GARE DEL CAMPIONATO DI 2a CATEGORIA (Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 15.6.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, giudicando sul reclamo presentato dalla A.C. Montà avverso la validità della gara Montà/ Saccolongo del 22.5.2005 (play-out del Campionato di 2a Categoria), che lamentava la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento – nelle file dell’ U.S. Saccalongo del calciatore Pittarello Alberto, accoglieva il reclamo, applicava a carico dell’ U.S. Saccolongo il disposto dell’art 12.5 C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 – 0 nonché comminava all’ U.S. Saccolongo l’ammenda di euro 52 per avere impiegato in gara ufficiale un calciatore in posizione irregolare (C.U. n.58 del 27.5.2005). Il 31.5.2005 la A.C. Montà presentava istanza al Presidente del Comitato Regionale Veneto chiedendo di riesaminare la delibera n.58 sopraindicata; di ritenere nulla la gara del 29.5.2005 disputata fra il Saccolongo ed il Montà ( gara di ritorno play out del Campionato di 2a Categoria ); di deferire la soc. Saccalongo davanti alla Commissione Disciplinare al più di ottenere la revisione delle classifiche finali del Campionato di 2a Categoria Girone L per irregolare partecipazione di un calciatore a gara di campionato e play-out. Il Consiglio Direttivo rigettava l’istanza (Com. Uff. n.62 del 15 giugno 2005) . Avverso tale provvedimento ricorre la Polisportiva Montà davanti a questa Commissione d’Appello Federale, insistendo in sostanza sulle richieste già enunciate nell’istanza avanzata, e respinta, dal Consiglio Direttivo presso il Comitato Regionale Veneto. L’appello va dichiarato inammissibile. L’art. 31 Statuto stabilisce che “ La Commissione d’Appello Federale è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva “ , nonché nei casi per revocazione e per le altre competenze previste dalle norme federali; giudica poi, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. L’art. 26 C.G.S. stabilisce poi come la C.A.F. è competente a giudicare – in ultima istanza – sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche, nei casi indicati nella parte III del presente codice. Orbene il Consiglio Direttivo presso un Comitato Regionale non è un organo disciplinare, né tantomeno una Commissione Disciplinare; il ricorso presentato alla C.A.F. avverso il provvedimento è pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 31.1 Statuto e 26, comma 1, C.G.S., dispone l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Montà di Padova, ai sensi degli artt. 31, comma 1 dello Statuto e 26, comma 1, C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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