F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELL’A.S.D. VIGOR POLLENZA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E ART. 2, COMMA 4, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELL’A.S.D. VIGOR POLLENZA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E ART. 2, COMMA 4, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005). Con delibera, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 novembre 2005, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche assolveva Doria Alessandro, già Presidente della P.G.S. Vigor S.M.A., dalla contestata violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., concernente l’illegittima vendita del titolo sportivo camuffandola con l’asserita fusione delle società P.G.S. Vigor S.M.A. e A.C. Pollenza. Assolveva, altresì, la società A.S.D.C. Vigor Pollenza, costituitasi a seguito della predetta fusione, dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio dirigente. Argomentava, al riguardo, la Commissione Disciplinare, che l’accusa non era riuscita a provare l’assunto secondo cui la citata fusione nascondesse un’illegittima vendita del titolo sportivo effettuata dal Doria Alessandro. Deduceva, viceversa, che la difesa posta in essere dall’incolpato era risultata congrua e plausibile, sì da far ritenere regolare l’avvenuta fusione. Avverso tale decisione proponeva ricorso ex artt. 29 e 33 C.G.S. il Procuratore Federale, motivando diffusamente e adeguatamente numerose censure alla deliberazione della Commissione, ponendo in parte a ragionevole dubbio che fosse legittimamente avvenuta l’assemblea che avrebbe dato luogo alla fusione ed assumendo, a riguardo, la violazione dell’art. 20 delle N.O.I.F.. Concludeva il Procuratore Federale perché venisse, in totale riforma della decisione appellata, dichiarata la responsabilità disciplinare di Doria Alessandro e quella oggettiva dell’A.S.D.C. Vigor Pollenza. Nelle more del giudizio d’appello perveniva alla C.A.F. una memoria difensiva a firma Doria Alessandro in cui si eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Federale per omessa notifica dell’atto al domicilio eletto e/o reale del Doria medesimo, ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.. Precisava l’esponente di essere venuto a conoscenza, per via incidentale, del ricorso proposto e nel merito ribadiva le difese spiegate in primo grado, senza, peraltro accettare il contraddittorio con la Procura Federale ed omettendo conseguentemente di valutare la portata del ricorso. Ciò premesso la C.A.F. ritiene che la questione d’inammissibilità contenuta nella c.d. memoria difensiva – inammissibilità rilevabile, peraltro, anche d’ufficio – sia fondata e meriti accoglimento. Invero risulta dagli atti come la copia del ricorso del Procuratore Federale sia stata notificata a Doria Alessandro presso la sede legale dell’A.S.D.C. Vigor Pollenza e risulta sempre dagli atti che già da tempo (30.06.2005) il Doria era cessato da ogni carica nella predetta società così come era evidenziabile dal foglio di censimento inoltrato dall’A.S.D.C. Vigor Pollenza al Comitato Regionale Marche. La notifica così eseguita è affetta da nullità insanabile riguardando, all’evidenza, l’esercizio del diritto di difesa che può esplicarsi adeguatamente attraverso la conoscenza dell’atto. Ne discende che il ricorso andava notificato al domicilio reale dell’incolpato, segnatamente noto quanto meno dalla deliberazione di nullità della notifica dell’atto di deferimento, pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicato sul C.U. n. 3 del 14 luglio 2005 a seguito dell’eccezione tempestivamente sollevata dal Doria e, a riguardo, non può trascurarsi la circostanza secondo cui, non solo la Procura Federale rinnovò la notifica dell’atto di deferimento al domicilio reale del Doria (Via Ungaretti, 10) ma che la stessa Commissione Disciplinare notificò la delibera, citata in premessa, al medesimo domicilio. Ciò posto, la norma contenuta nell’art. 29 comma 9 sanziona con l’inammissibilità il ricorso la cui copia non sia stata regolarmente notificata alla parte interessata e tale norma va applicata al caso che ci occupa per le su estese ragioni. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S..
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