F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DELL’ A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI UNO INFLITTA AL SIG. CIAGLI MARINO E L’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DELL’ A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI UNO INFLITTA AL SIG. CIAGLI MARINO E L’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005) La società Olimpia Firenze A.S.D. ha proposto appello avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che aveva inflitto al proprio Direttore Sportivo Marino Ciagli, la sanzione della inibizione per anni 1 e alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, a seguito di deferimento dello stesso da parte della Procura Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e conseguente responsabilità oggettiva della Società. Il deferimento trae origine da una vicenda che ha visto protagonista da una parte il Marino Ciagli, Direttore Sportivo della società Olimpia Firenze, e dall’altra il genitore del calciatore Francesco Naldini, il quale, presentò a suo tempo denuncia all’Autorità Giudiziaria sostenendo di aver subito un tentativo di estorsione legato allo “svincolo” del proprio figlio. Ritiene questa Commissione, prescindendo dalla rilevanza penale o meno dei fatti di cui al procedimento, tra l’altro tuttora in corso, come le stesse dichiarazioni difensive del Ciagli, peraltro tra loro contraddittorie, forniscano la prova certa del fatto a lui contestato e cioè di un comportamento certamente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità, al quale lo stesso era comunque tenuto, ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S., né la sanzione inflitta appare, con riferimento alla gravità dei fatti, eccessiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. di Firenze e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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