F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELLA POL. CEPAGATTI VI.VA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CEPAGATTI VI.VA./S.S. CARSOLI CALCIO A 5 DEL 29.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 31 del 7.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELLA POL. CEPAGATTI VI.VA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CEPAGATTI VI.VA./S.S. CARSOLI CALCIO A 5 DEL 29.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 31 del 7.12.2005) L’appellante Pol. Cepagatti Vi.Va. ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, C.U. n. 31 del 7 ottobre 2005, relativa alla gara Pol. Cepagatti Vi.Va./S.S. Carsoli Calcio a 5 del 29.10.2005 , con la quale era stata confermata la statuizione del Giudice Sportivo che, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 17 novembre 2005, aveva disposto, su ricorso della S.S. Carsoli Calcio a 5, la ripetizione della gara anzidetta, essendo stata successivamente accertata, d’ufficio, l’irregolarità del terreno di giuoco. La Pol. Cepagatti Vi.Va., in particolare, lamenta che la decisione del Giudice Sportivo, ed indi quella della Commissione Disciplinare successiva, siano state adottate in violazione del disposto di cui all’art. 24 comma 7 lett. b) C.G.S.. L’appello è fondato. La società odierna ricorrente, infatti, ha correttamente affermato, come peraltro risulta dagli atti, che la S.S. Carsoli Calcio a 5 non presentò all’arbitro, prima dell’inizio della gara, riserva scritta concernente le dimensioni del campo di giuoco, né, conseguentemente, preannunciò reclamo entro il termine previsto dalla citata norma, ovvero le ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara in questione. Il procedimento d’ufficio poteva fondatamente instaurarsi ove , dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale, fossero emerse risultanze significative al riguardo delle dimensioni del terreno di giuoco; di contro, nel referto arbitrale l’ufficiale di gara, proprio a proposito del terreno di giuoco, non rilevò alcuna anomalia da segnalare. E’, pertanto, evidente che erroneamente il Giudice Sportivo ha dato luogo ad accertamenti d’ufficio non consentiti per le anzidette esplicitate ragioni ed, altresì, che la Commissione Disciplinare ha erroneamente disatteso, sul punto, le argomentazioni dell’odierna appellante. In ragione di quanto rilevato, la decisione impugnata, unitamente a quella del Giudice Sportivo, deve essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo. L’accoglimento dell’appello, infine, impone la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Cepagatti VI.VA. di Cepagatti (Pescara), annulla senza rinvio le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art.33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla S.S. Carsoli Calcio a 5 e per l’effetto convalida il risultato di 3– 1 conseguito in campo nella gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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