F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DEL C.S. VITTUONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTUONE/ CARIOCA CALCIO A 5 DEL 25.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06
APPELLO DEL C.S. VITTUONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTUONE/ CARIOCA CALCIO A 5 DEL 25.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, a seguito del reclamo presentato dalla società Carioca relativamente alla posizione irregolare del calciatore Perri Cristiano durante la gara Vittuone/Carioca del 25.11.2005, sanzionava la società odierna reclamante (Com.Uff. n. 23 del 9.12.2005). Il C.S. Vittuone, con regolare ricorso, ha chiesto alla C.A.F. l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, poiché la richiesta di tesseramento effettuata dalla società è relativa al Sig. Perri Cristiano e non Ferri Cristiano erroneamente registrato da parte del Comitato Regionale. La C.A.F., analizzati gli atti, accoglie il ricorso del C.S. Vittuone poiché l’errore non è imputabile alla società stessa ed il calciatore Perri Cristiano risulta regolarmente tesserato per il C.S. Vittuone dal 28.10.2005. Pertanto l’impugnata delibera va annullata e ripristinato il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal C.S. Vittuone di Vittuone (Milano), annulla l’impugnata delibera e ripristina il risultato di 3 – 3 conseguito in campo nella gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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