F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” AI SENSI DELL’ART. 99/BIS, RELATIVO AL CALCIATORE NOCERINO ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. SAN PAOLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06
APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” AI SENSI DELL’ART. 99/BIS, RELATIVO AL CALCIATORE NOCERINO ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. SAN PAOLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Genoa Cricket and Football Club S.p.A., a norma degli art. 33 comma 2 lett. a) e 46 comma 9 C.G.S., ha proposto reclamo avverso la decisione della C.V.E., C.U. n. 6/D dell’ 8.9.2005, con la quale è stata riconosciuta e deliberata l’attribuzione, da parte dell’odierna appellante, in favore della A.S.D. San Paolo del premio alla carriera relativo al calciatore Antonio Nocerino, ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F.. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Vertenze Economiche, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S.. Segnatamente il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. ricorre asseritamente per: 1. violazione del principio del ne bis in idem; 2. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio con riferimento specifico all’errata applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F.. In relazione al primo motivo di gravame, l’ appellante rileva che la C.V.E. avrebbe errato perché, dopo aver dichiarato - con decisione del 29 aprile 2005 - inammissibile la domanda proposta dall’A.S.D. San Paolo per omessa allegazione della ricevuta della raccomandata di spedizione del ricorso a controparte ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., non ha ritenuto di adottare identica decisione di inammissibilità della domanda, per la sussistenza del giudicato, nel momento in cui l’A.S.D. San Paolo, in data 13 maggio 2005, ha nuovamente riproposto ricorso, ritualmente notificato a controparte, di contenuto identico al precedente dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo di appello la ricorrente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. lamenta, inoltre, che la C.V.E. avrebbe ulteriormente errato perché sarebbe stato omesso l’invio della documentazione attestante la prova dell’avvenuto tesseramento del calciatore Nocerino Antonio in favore dell’ A.S.D. San Paolo, di guisa che mai l’odierna appellante avrebbe ricevuto “tale fondamentale informazione, che costituisce presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F.”. Rileva, questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, infondato. Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti. E’ noto che il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. “ deve essere corrisposto… entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento” e che, a norma dell’art. 18 comma 4 C.G.S., “ i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”. Dall’esame degli atti, invero, si ricava agevolmente che il termine di prescrizione anzidetto non era decorso e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso presentato dalla A.S.D. San Paolo, determinata da un difetto di instaurazione del contraddittorio, non precludeva la riproposizione della medesima domanda non prescrittasi, previo ovviamente - come poi in effetti avvenuto- il corretto rispetto delle norme concernenti la notifica a controparte del nuovo ricorso. Del pari, non può condividersi l’assunto difensivo in ordine all’asserito omesso invio della documentazione attestante la prova dell’avvenuto tesseramento del calciatore Nocerino Antonio in favore dell’ A.S.D. San Paolo, in virtù del quale si sostiene che mai l’odierna appellante avrebbe ricevuto “tale fondamentale informazione, che costituisce presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F.”. Invero, risulta inequivocabilmente dagli atti (al riguardo basta rilevare che sono
stati acquisiti i relativi cartellini ) che il calciatore Nocerino Antonio, come evidenziato dalla C.V.E., per tre stagioni sportive dal 1996/97 al 1998/99 ( cioè dall’età di undici anni e fino ai quattordici compiuti) è stato tesserato per l’A.S.D. San Paolo, unica società dilettantistica nella quale il Nocerino ha militato e che fondatamente ha richiesto la corresponsione del premio alla carriera, ed altresì che egli, acquisito lo status di professionista (in proposito si richiama la documentazione, in atti, estrapolata informaticamente dal tabulato federale relativo alla carriera del calciatore nelle squadre nazionali) ha fatto il suo esordio in Nazionale Under 21 proprio mentre era tesserato per il Genoa Cricket and Football Club S.p.A.. In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorsa la Commissione Vertenze Economiche e, pertanto,alla luce delle superiori argomentazioni l’ impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Genoa Cricket And F.C. S.p.A. di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. AVVERSO L’OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” AI SENSI DELL’ART. 99/BIS, RELATIVO AL CALCIATORE NOCERINO ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. SAN PAOLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005)"