F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DEL G.S. LUZZARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMARTINESE/LUZZARA DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06
APPELLO DEL G.S. LUZZARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMARTINESE/LUZZARA DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2005)
Con ricorso ritualmente inoltrato il G.S. Luzzara Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna che, accogliendo il reclamo della U.S. Sammartinese, ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Sammartinese/Luzzara del 20.11.2005 (terminata con il punteggio di 0 a 5) con il punteggio di 3 a 0, in quanto alla stessa aveva preso parte il calciatore Becchi Marco pur non avendo ancora scontato completamente le 3 giornate di squalifica inflitte nella precedente stagione sportiva e, inoltre, ha inflitto al Becchi n.1 giornata di squalifica. A sostegno del gravame la ricorrente assume sostanzialmente che il calciatore Becchi Marco sarebbe stato schierato in campo in buona fede ritenendo già scontate le giornate di squalifica a lui inflitte come certificato nell’allegato al C.U. n.1/2005 del Comitato Regionale Emilia Romagna. In ricorso è infondato. Ed invero, il richiamato allegato al C.U. n. 1/2005, nel riportare i nominativi dei calciatori con l’indicazione delle squalifiche residue da scontare, effettivamente non menziona il calciatore Becchi. E’ pur vero, tuttavia, che lo stesso allegato richiama l’attenzione delle società che “l’elenco è puramente indicativo” dovendosi avere riguardo ai Comunicati Ufficiali di volta in volta pubblicati. Tale chiara precisazione esime questa Commissione d’Appello Federale da ogni ulteriore considerazione in ordine alla invocata buona fede. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. Luzzara Calcio di Luzzara (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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