F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DELL’A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ACRI/LUZZESE DEL 16.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DELL’A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ACRI/LUZZESE DEL 16.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2005) La A.S.D. Luzzese Calcio 99 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria assumendo che nella gara del 16.10.2005 Calcio Acri/Luzzese Calcio terminata con il punteggio di 1 a 1 la società Calcio Acri aveva schierato il calciatore Simonetti Francesco non regolarmente tesserato. La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo in quanto ritenuto inoltrato oltre il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stabilito dall’art. 42 comma 3 C.G.S.. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la A.D.S. Luzzese Calcio 99 producendo copia della ricevuta postale di spedizione della raccomandata inoltrata alla Commissione Disciplinare e alla controparte Calcio Acri e dalle quali dovrebbe evincersi la tempestiva spedizione del reclamo alla Commissione Disciplinare. Il ricorso è fondato. Ed invero, dall’esame della documentazione in atti risulta evidente il timbro postale di spedizione della raccomandata in esame e risulta altresì incontestabile la data del 22.10.2005. Orbene, ritenuto che il timbro apposto dall’Ufficio Postale recante la data di spedizione della raccomandata fa fede fino a querela di falso e che tale data induce a ritenere il reclamo alla Commissione Disciplinare proposto nei termini di legge, deve conseguentemente essere annullata la impugnata delibera (che erroneamente ha ritenuto tardivo il reclamo proposto) e deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti alla medesima Commissione per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Luzzese Calcio 99 di Luzzi (Cosenza), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla A.S.D. Luzzese Calcio 99, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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