F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DELL’U.S.D. PARADISO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PARADISO/RICORTOLA 1972 DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 9.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06
APPELLO DELL’U.S.D. PARADISO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PARADISO/RICORTOLA 1972 DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 9.12.2005)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito del reclamo della società U.S.D. Paradiso conseguente al provvedimento di sospensione della gara Paradiso/Ricortola 1972 del 9.10.2005 valevole per il Campionato di 2° Categoria disposta dal direttore di gara al minuto 20 del secondo tempo, ritenendo ravvisabile nella condotta dell'arbitro il c.d. “errore tecnico”, disponeva la ripetizione dell'incontro (Com. Uff. n. 21 del 4 novembre 2005). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana successivamente adita dal Ricortola 1972, riformava in toto il dictum del Giudice di primo grado assegnando alla stessa U.S.D. Ricortola 1972 la vittoria per 0-3 nei confronti dell'U.S.D. Paradiso. In particolare la Disciplinare ha ritenuto non ravvisabile, nel caso di specie, l'errore tecnico, in quanto i fatti posti a fondamento della decisione di sospendere l'incontro non potevano considerarsi integranti la fattispecie di cui all'art. 64 comma 2 N.O.I.F. atteso che l'ufficiale di gara, prima di porre anticipatamente fine all'incontro, avrebbe potuto adottare tutti quei provvedimenti disciplinari che le Regole del giuoco del calcio nonché la normativa federale gli attribuiscono (convocazione del capitano, irrogazione di ammonizioni, espulsioni) al fine di ripristinare la regolarità della gara. Avverso tale provvedimento propone rituale appello innanzi a questa Commissione l'U.S.D. Paradiso lamentando contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché falsa applicazione della norma di cui all'art. 64 comma 2 N.O.I.F. e concludendo, sull'assunto dell'esistenza dell'errore tecnico dell'arbitro, per la ripetizione della gara. L'appello è infondato e non può essere accolto. La C.A.F. osserva che, correttamente la Commissione Disciplinare ha affermato l'insussistenza dell'errore tecnico invocato dalla reclamante e fatto proprio dal Giudice Sportivo a sostegno della decisione assunta, mediante motivazione logica e non contraddittoria dalla quale questo organo di giustizia ritiene di non doversi discostare, anche alla luce di consolidato orientamento in punto di diritto espresso in molteplici decisioni di questa Commissione. L'infondatezza del ricorso comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Paradiso di Carrara (Massa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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