F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DELL’A.C. RICIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RICIGLIANO/HORATIANA VENOSA DEL 29.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 36 del 9.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06
APPELLO DELL’A.C. RICIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RICIGLIANO/HORATIANA VENOSA DEL 29.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 36 del 9.12.2005)
L’A.C. Ricigliano ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Ricigliano/Horatiana Venosa del 29.10. 2005 (terminata con il punteggio di 1 a 0 ) con il punteggio di 0 a 3 in quanto aveva omesso di osservare l’obbligo di impiegare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1987. A sostegno del gravame la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto davanti ai primi giudici e cioè che nella specie il Direttore di Gara sarebbe caduto in un grave errore nell’annotare le sostituzioni dei calciatori effettuate durante la gara facendo erroneamente ritenere che la società avrebbe giocato per sette minuti nel corso del secondo tempo senza avere in campo due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1987. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, nel caso in esame i motivi addotti dalla ricorrente non possono essere fatti valere in questa sede in quanto non integrano alcuno dei motivi tassativamente previsti dall’art.33 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva che non consente il ricorso a questa Commissione d’Appello Federale per motivi attinenti al merito e, in pratica, un terzo grado di giudizio. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Ricigliano di Ricigliano (Salerno), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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