F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DELL’U.S. SECLI’ AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006, INFLITTA AL CALCIATORE FINAMORE SERGIO E DELL’AMMENDA CON DIFFIDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DELL’U.S. SECLI’ AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006, INFLITTA AL CALCIATORE FINAMORE SERGIO E DELL’AMMENDA CON DIFFIDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, a seguito di gravi fatti avvenuti alla conclusione della gara A.S. Ugento/Seclì del 20.11.2005, squalificava fino al 31.12.2006 il calciatore Finamore Sergio, tesserato per l’U.S. Seclì, ed irrogava, altresì, l’ammenda di € 300,00 con diffida, alla società U.S. Seclì, il primo per aver profferito gravi minacce ed insulti in direzione dell’arbitro offendendolo ripetutamente e per averlo scaraventato sulla porta dello spogliatoio, senza conseguenze – sanzione aggravata per essere il calciatore de quo, capitano della società reclamante, la società per episodi di violenza perpetrati dai suoi sostenitori sempre all’indirizzo del direttore di gara (Com. Uff. n. 17 del 24 novembre 2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, successivamente adita, rigettava il reclamo proposto dall’U.S. Seclì, confermando, quindi la decisione assunta in primo grado. Avverso tale provvedimento propone rituale appello l’U.S. Seclì. Il ricorso presentato dall’U.S. Seclì avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 inflitta al calciatore Finamore Sergio, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00 con diffida va dichiarato inammissibile. Trattasi di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; infatti, la reclamante ripropone soltanto affermazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto, il disposto dell’art. 33 comma 1 C.G.S, che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell’Organo adito. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Seclì di Aradeo (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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