F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 19.01.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06
APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 19.01.2006)
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo (come da Com. Uff. n. 213 del 16.1.2006) ha inflitto la squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gionatha Spinesi, per il comportamento tenuto durante l’incontro Brescia/Catania del 14.1.2006, ed in particolare al 7° del secondo tempo della detta gara. Il calciatore, secondo gli atti ufficiali, per contestare una decisione dell’arbitro gli rivolgeva un’espressione volgarmente irriguardosa ed alla notifica del provvedimento di espulsione indirizzava all’arbitro un’ulteriore espressione ingiuriosa, cercando oltretutto di avvicinarglisi con atteggiamento intimidatorio, tanto da dover essere trattenuto da alcuni compagni di squadra. Ad avviso dell’Organo di giustizia di seconde cure, il comportamento era stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in conformità di quanto previsto dall’art. 14, comma 2 bis, C.G.S. Le argomentazioni difensive addotte al riguardo dalla società catanese non si rivelavano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara, che, ai sensi dell’art. 31, comma a1), C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Con il reclamo in trattazione, la società Calcio Catania propone ricorso rilevando la sproporzione della sanzione, tenuto conto anche delle precedenti condotte del calciatore e della disparità di trattamento con altri casi paragonabili, e concludendo quindi con la richiesta di limitare la punizione al pre-sofferto (due giornate di squalifica già scontate). Il gravame non può essere accolto. Nei limiti di sindacabilità della vertenza in terzo grado di giudizio, la Commissione di appello ritiene che la sanzione inflitta sia congrua rispetto al comportamento del calciatore in questione. Comportamento che si caratterizza non solo per l’atteggiamento minaccioso, irriguardoso e per le ingiurie, ma anche, non da ultimo, per l’avvicinarsi inequivocabilmente aggressivo nei confronti del direttore di gara, condotta che solo per il pronto e ragionevole intervento dei compagni di squadra non ha avuto effetti ancor più gravi. Da questo punto di vista, la previsione di una sanzione solo al minimo di due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, di cui all’art. 14, comma 2 bis, C.G.S., non crea alcun problema di sorta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Calcio Catania di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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