F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DEL CALCIATORE GALLO MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 13.12.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 65 del 12.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 26/01/06 APPELLO DEL CALCIATORE GALLO MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 13.12.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 65 del 12.12.2005) La Commissione d’Appello Federale, con provvedimento pubblicato il 14 giugno 2005 nel Comunicato Ufficiale n. 50/C, decidendo sull’appello proposto dal calciatore Vincenzo Favasuli, tesserato nella stagione 2004/2005 con la U.S. Mammola, avverso la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007, comminata con la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 124 del 16 maggio 2005, ordinava “la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per accertamenti di competenza”, “ritenendo necessario stabilire l’esatta identità dell’autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell’arbitro”. In adempimento di quanto disposto, l’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio, relazionava, con atto in data 9 agosto 2005, sugli accertamenti effettuati al fine di individuare l’esatta identità dell’autore del gesto di violenza ai danni del Direttore di gara Sig. Damiano Quattrone, avvenuto al termine dell’incontro Mammola/Antonomina del 17 aprile 2005. Al paragrafo “B6)” di detta relazione, erano riportate le dichiarazioni, rese all’inquirente, dal Sig. Maurizio Gallo, il quale aveva espressamente ammesso di “aver colpito l’arbitro, Sig. Quattrone Damiano, ma di voler precisare che non gli aveva tirato un calcio volontariamente; di essersi avvicinato al Direttore di gara, insieme ad altri compagni, per protestare in ordine alla sua ultima decisione di fischiare la fine dell’incontro mentre stavano per segnare la rete della vittoria; che, nell’avvicinarsi, lo aveva colpito, forse con un pestone al piede o alla gamba ma che ciò era avvenuto involontariamente; che era arrabbiato ma non aveva alcuna intenzione di fare del male all’arbitro; che in tutta la sua carriera non si era reso autore di alcun gesto di violenza nei confronti di avversari e specialmente di Direttori di gara”. Alla stregua delle dette indagini, la Commissione d’Appello Federale, con provvedimento del 29 settembre 2004 (Com.Uff. n. 9/C del 29.9.2005), accoglieva il successivo appello del Favasuli e rinviava gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La Procura Federale, con nota del 3 novembre 2005, prot. n. 505/101pf/SP/en, rilevato che “il sig. Maurizio Gallo, per sua stessa ammissione, immediatamente dopo il fischio di chiusura dell’incontro Mammola/Antonimina del 17.4.2005, colpiva l’arbitro da dietro con un <>, procurandogli un fortissimo dolore per diversi minuti, tanto da costringerlo a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Siderno”, deferiva alla Commissione Disciplinare Maurizio Gallo, calciatore, allora, tesserato con la società U.S. Mammola, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 dicembre 2005, “letti gli atti ufficiali; sentiti l’avv. Gianfranco Marcello per la Procura Federale nonché il deferito Maurizio Gallo; rilevato che il calciatore Maurizio Gallo risulta responsabile dei fatti addebitati per avere lo stesso ammesso di avere colpito l’arbitro con un calcio, seppure non intenzionalmente”, irrogava “al calciatore Maurizio Gallo la squalifica fino al 13 dicembre 2006”. Il Sig. Maurizio Gallo, matricola n. 2014747, tesserato nella stagione 2005/2006 con la Società Calcistica U.S. Gioiosa Jonica, ha proposto, con atto spedito, a mezzo raccomandata, in data 17 dicembre 2005, ricorso alla Commissione d’Appello Federale, per ottenere una “riduzione della squalifica” irrogata con il suddetto provvedimento, deducendo, a fondamento della propria domanda, che – pur avendo effettivamente colpito l’arbitro - lo ha fatto “in maniera casuale e del tutto involontaria”. Il ricorrente ha precisato, altresì, che mentre lui con altri calciatori della squadra Mammola circondavano l’arbitro per protestare “poiché lo stesso aveva fischiato la fine della gara” proprio mentre gli stessi stavano realizzando la rete della vittoria, ha sicuramente colpito l’arbitro, ma la causa di ciò sarebbe un movimento scomposto accidentale, per aver “esagerato nella protesta”. Il Sig. Maurizio Gallo ha, altresì, dichiarato di “essersi subito assunto la responsabilità dell’accaduto” e di “volere andare dal direttore di gara per spiegare che lo aveva colpito involontariamente”, ma il dirigente Domenico Sità aveva già “indicato come responsabile dell’accaduto”, al suo posto, il “compagno di squadra Agostino Nicodemo”. Nonostante ciò, “alla presenza del collaboratore dell’Ufficio Indagini, avv. Maurizio Borgo,” il ricorrente confermava “di aver colpito l’arbitro anche se in maniera del tutto involontaria”. Il gravame è infondato. La Commissione Disciplinare, nell’irrogare la sanzione della squalifica al calciatore Maurizio Gallo, fino al 13 dicembre 2006, ha già tenuto in debito conto le attenuanti da questo richiamate nel ricorso proposto. All’uopo, va rilevato che la Commissione Disciplinare, con il provvedimento contenuto nel Comunicato Ufficiale del 12 dicembre 2005, ha irrogato oltre la suddetta squalifica del calciatore Maurizio Gallo, anche l’inibizione al dirigente Domenico Sità fino al 13 giugno 2007 “per aver accollato la responsabilità dell’episodio su altro calciatore – Agostino Nicodemo -. Pertanto, benchè il calciatore Maurizio Gallo ed il dirigente Domenico Sità avessero violato i medesimi principi di “lealtà, correttezza e probità” sanciti dall’art. 1, primo comma del Codice di Giustizia Sportiva, sono stati sanzionati con misure disciplinari diverse, riconoscendo al primo - attraverso la comminazione di una inibizione inferiore rispetto a quella, pur rilevante, inflitta al Sità – l’attenuante di una condotta meno grave. In ogni caso, non è possibile trascurare la considerazione che il Gallo, se avesse voluto osservare scrupolosamente i principi innanzi richiamati, avrebbe dovuto non favorire, con il suo silenzio, l’illecita condotta del suo dirigente sportivo. La sanzione inflitta al ricorrente è, quindi, giusta. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Gallo Maurizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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