F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06 APPELLO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/SIMERI CRICHI DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 69 del 20.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 06/02/06
APPELLO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/SIMERI CRICHI DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 69 del 20.12.2005)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 19 dicembre 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il reclamo proposto dalla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo avverso la delibera con cui il Giudice Sportivo aveva inflitto certe sanzioni (la squalifica del campo di gioco per tre gare da disputarsi sul suo campo a porte chiuse, due punti di penalizzazione in classifica, l’inibizione dei dirigenti Sig. Aiello Gaetano e Sig. Lanzillotta Franco fino al 30.11.2010 e la squalifica del calciatore Aiello Romolo per quattro gare) in relazione ai gravi episodi di violenza nei confronti dell’arbitro (una vera e propria caccia all’uomo) verificatisi al termine della gara Comprensorio Montalto Uffugo/Sieri Crichi del 27.11.2005. Rilevava la Commissione che gli atti ufficiali di gara offrivano la dimostrazione certa di come si fossero svolti i fatti (peraltro non contestati nella loro materialità dalla reclamante) e di come dovessero ritenersene responsabili i dirigenti che ne erano stati gli autori, e cioè i Sigg. Aiello e Lanzillotta, nonché il calciatore Aiello Romolo. Da qui le sanzioni del Giudice Sportivo, ritenute dalla Commissione congrue e ben proporzionale alla gravità dell’aggressione e dunque non meritevoli di essere modificate. Avverso tale decisione proponeva appello la società limitatamente ai soli due punti di penalizzazione in classifica. Osservava, in sintesi, che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto irrogare detta sanzione subordinandola l’art. 11 C.G.S. ai soli casi di eccezionale gravità ed in presenza di diffida e/o recidiva. Poiché nei suoi confronti non pendeva alcuna diffida o recidiva, chiedeva la riforma della decisione impugnata. Chiedeva inoltre, ed in subordine, la sostituzione della penalizzazione con altra diversa sanzione oppure, in via ulteriormente gradata, ridurla ad un solo punto. L’appello della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norma del Codice di Giustizia Sportiva e dunque dalla previsione di cui all’art. 33 comma 1 lettera b) C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. Diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, l’art. 11 C.G.S.. prevede che le società, nel rispondere per i fatti violenti commessi in occasione dello svolgimento delle gare, siano condannate alla sanzione dell’ammenda individuata, quanto all’entità, in relazione alla Serie A, B o C di campionato (punti 1, 2 e 3). Prevede altresì, e soprattutto per quel che interessa in questa sede, che per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflittala sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lettera f) (punto 3 ultima parte), e cioè la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Non è condivisibile, pertanto, che la penalizzazione di punti in classifica possa essere inflitta nei casi di eccezionale gravità ed in presenza di diffida e/o recidiva, dal momento che l’art. 11 comma 3 appena ricordato subordina la sanzione in esame, nel caso di società non appartenente alla sfera professionistica, come la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, al solo verificarsi di fatti particolarmente gravi. E posto che le aggressioni ai danni dell’arbitro sono state ritenute, per l’appunto, particolarmente gravi, come lo sono state effettivamente, non vi è dubbio che la penalizzazione di punti in classifica è stata inflitta in modo assolutamente corretto e consentito. L’appello va, pertanto, respinto. Anche a prescindere da questioni di ammissibilità, evidentissime trattandosi di rilievi di puro merito, l’appello della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo va respinto anche con riguardo alla natura ed all’entità della sanzione (della penalizzazione di punti) inflitta. Si è rilevato più di una volta, infatti, che i fatti di cui si sono resi protagonisti i dirigenti della società hanno rivestito caratteristiche di particolare gravità, dei più deplorevoli che possano verificarsi in occasione di un avvenimento sportivo specie se si considera la reiterazione delle aggressioni all’arbitro ed il fatto che a porle in essere sono stati non altri che i dirigenti della società. Non vi è dubbio, pertanto, che la sanzione merita di essere quella effettivamente inflitta e nella misura che può essere inadeguata, ma certamente non per eccesso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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